Il principio di rotazione tra concorrenza, risultato e obbligo di motivazione
di Avv. Tommaso Rossi — Avvocato amministrativista, RPC Studio Legale
Negli affidamenti sottosoglia la semplificazione non coincide con libertà assoluta di scelta. L’articolo 49 del d.lgs. 36/2023 disciplina il principio di rotazione, diretto a evitare rendite di posizione e a distribuire nel tempo le opportunità tra operatori potenzialmente idonei.
La regola riguarda il contraente uscente quando due affidamenti consecutivi hanno a oggetto una commessa riconducibile allo stesso settore merceologico, alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi. Il nuovo Codice non vieta invece, in via generale, di invitare chi nella procedura precedente era stato soltanto concorrente e non affidatario.
La deroga richiede presupposti concorrenti
Il contraente uscente può essere reinvitato o ricevere un nuovo affidamento diretto soltanto con una motivazione puntuale fondata sulla struttura del mercato, sull’effettiva assenza di alternative e sull’accurata esecuzione del precedente contratto. Non sono formule alternative da scegliere: i presupposti devono essere verificati e rappresentati concretamente negli atti.
Scrivere che il precedente servizio è stato soddisfacente non basta. Occorre spiegare perché il mercato non offra alternative effettive, quali ricerche siano state svolte e perché il riaffidamento risponda all’interesse pubblico. Una motivazione apparente espone l’atto a contestazioni e vigilanza.
Fasce di valore e divieto di elusione
La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce di valore economico, applicando la rotazione all’interno di ciascuna fascia. Questa facoltà deve essere disciplinata in anticipo e non può tradursi in una costruzione artificiosa degli importi per collocare il nuovo contratto in una fascia diversa.
Il principio non si applica quando l’indagine di mercato non limita il numero degli operatori da invitare e tutti quelli in possesso dei requisiti possono partecipare. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Codice consente inoltre di derogare alla rotazione. Anche in questi casi restano fermi i principi generali, il divieto di frazionamento artificioso e la necessità di una gestione corretta e trasparente.
Indicazioni operative per le amministrazioni
Definire categorie e fasce in un regolamento; conservare traccia delle indagini di mercato; verificare l’identità sostanziale delle commesse; motivare sulla base di elementi specifici; evitare successioni contrattuali costruite per eludere la rotazione; coordinare gli uffici quando la stazione appaltante ha più articolazioni.
Per gli operatori economici, conoscere la regola consente di valutare tanto un’esclusione quanto il reinvito dell’uscente. Non ogni continuità è illegittima, ma deve poggiare su un’istruttoria reale.
In sintesi: il principio di risultato non cancella la rotazione. La semplificazione può funzionare soltanto se la scelta è tracciabile, proporzionata e motivata.
Fonti: ANAC, chiarimenti sulla rotazione; ANAC, procedure negoziate e operatori da invitare; ANAC, delibera n. 116 del 1° aprile 2026; Codice dei contratti pubblici.


