Intelligenza Artificiale e diritto penale: una rivoluzione che riguarda tutti

Intelligenza artificiale, diritto penale e tutela dei diritti fondamentali

Responsabilità, prove, diritti fondamentali e nuove sfide per imprese, Pubbliche Amministrazioni e professionisti

di Avv. Tommaso Rossi (RPC Studio Legale)

L’Intelligenza Artificiale non rappresenta più una prospettiva futura. È ormai una realtà quotidiana che sta modificando profondamente il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, prendiamo decisioni e svolgiamo attività economiche. Dai sistemi di assistenza virtuale agli algoritmi predittivi, fino alle applicazioni impiegate nella sanità, nella finanza, nella Pubblica Amministrazione e perfino nell’attività giudiziaria, l’IA è entrata stabilmente nella nostra società.

Accanto alle straordinarie opportunità offerte dall’innovazione tecnologica emergono, tuttavia, interrogativi giuridici di enorme rilievo. Chi risponde quando un sistema di Intelligenza Artificiale provoca un danno? È possibile utilizzare decisioni algoritmiche all’interno di un procedimento penale? Come garantire il diritto di difesa quando una valutazione è effettuata da un algoritmo opaco? Quali limiti devono essere rispettati affinché l’innovazione non comprometta i diritti fondamentali della persona?

Sono domande che coinvolgono non soltanto il legislatore europeo e nazionale, ma anche imprese, professionisti, Pubbliche Amministrazioni e cittadini. L’Intelligenza Artificiale non costituisce infatti una materia riservata agli informatici: è ormai un tema eminentemente giuridico, destinato ad incidere sulla responsabilità civile e penale, sulla protezione dei dati personali, sull’organizzazione delle aziende, sulle procedure amministrative e, più in generale, sull’esercizio dei diritti fondamentali.

Dalla tecnologia al diritto: perché servono nuove regole

La storia del diritto dimostra che ogni grande innovazione tecnologica impone un adattamento delle regole giuridiche. È accaduto con la rivoluzione industriale, con Internet, con il commercio elettronico e con i social network. Oggi il medesimo processo riguarda l’Intelligenza Artificiale.

La peculiarità dell’IA consiste nella capacità di elaborare enormi quantità di dati, apprendere dall’esperienza e formulare decisioni o suggerimenti che, almeno apparentemente, sembrano avvicinarsi al ragionamento umano. Proprio questa autonomia operativa genera questioni inedite.

Il diritto tradizionale è costruito attorno alla responsabilità dell’essere umano. Ogni illecito presuppone, infatti, una condotta riferibile ad una persona fisica o, nei casi previsti dalla legge, ad una persona giuridica. Un algoritmo, invece, non possiede personalità giuridica, coscienza, volontà né capacità di autodeterminazione. Ne consegue che l’Intelligenza Artificiale non può essere considerata soggetto di diritto, ma soltanto uno strumento, seppur estremamente sofisticato.

Ciò non elimina il problema dell’individuazione delle responsabilità. Al contrario, rende ancora più complessa l’indagine sulle figure che intervengono nello sviluppo, nell’addestramento, nella commercializzazione, nell’implementazione e nell’utilizzo concreto dei sistemi di IA.

L’Unione Europea sceglie un modello fondato sui diritti fondamentali

A differenza di altri ordinamenti, che hanno privilegiato approcci prevalentemente orientati al mercato o all’innovazione tecnologica, l’Unione Europea ha scelto di costruire una disciplina centrata sulla tutela della persona.

L’approvazione del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) rappresenta un passaggio storico. Per la prima volta viene introdotta una disciplina organica destinata a regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi di IA attraverso un approccio fondato sul rischio.

Il principio è tanto semplice quanto innovativo: maggiore è il rischio che un sistema di Intelligenza Artificiale comporta per i diritti fondamentali, maggiore sarà il livello di controlli, obblighi e garanzie imposto dalla normativa.

Si tratta di un cambio di paradigma significativo. L’obiettivo dell’AI Act non è ostacolare lo sviluppo tecnologico, bensì creare un contesto nel quale innovazione e tutela dei diritti possano convivere.

L’Intelligenza Artificiale non è una “zona franca”

Uno degli equivoci più diffusi consiste nel ritenere che l’assenza, fino ad oggi, di una disciplina specifica abbia lasciato l’Intelligenza Artificiale priva di regole.

In realtà non è mai stato così.

Ancor prima dell’AI Act trovavano infatti applicazione numerose disposizioni già esistenti, tra cui:

  • il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR);
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
  • la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU);
  • il Codice civile;
  • il Codice penale;
  • il Codice di procedura penale;
  • la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001;
  • i principi costituzionali in materia di uguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e giusto processo.

L’AI Act non sostituisce tali normative, ma si integra con esse, creando un sistema multilivello di tutela destinato a governare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei diversi settori della vita economica e sociale.

Perché il diritto penale è uno dei settori più delicati

Se in molti ambiti l’Intelligenza Artificiale può aumentare efficienza e produttività, nel diritto penale ogni applicazione deve essere valutata con particolare cautela.

Il procedimento penale rappresenta infatti il luogo nel quale lo Stato esercita il massimo potere nei confronti dell’individuo. Libertà personale, presunzione di innocenza, diritto di difesa, contraddittorio e imparzialità del giudice costituiscono principi irrinunciabili che trovano fondamento nella Costituzione italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’utilizzo di sistemi algoritmici nell’attività investigativa, nell’analisi dei dati, nella valutazione del rischio o persino nella formazione della prova pone interrogativi estremamente delicati.

È sufficiente affidarsi ad un algoritmo per individuare un sospettato? È ammissibile una decisione fondata su un sistema il cui funzionamento non sia conoscibile dalle parti? Come può il diritto di difesa confrontarsi con un modello matematico non trasparente?

Sono questioni sulle quali la dottrina e la giurisprudenza stanno sviluppando riflessioni sempre più approfondite e che costituiranno uno dei principali terreni di evoluzione del diritto nei prossimi anni.

 

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