di Avv. Tommaso Rossi

Dal 2 agosto 2026 l’AI Act compie un passaggio decisivo. Sono divenuti applicabili gli obblighi europei di trasparenza per chatbot, agenti e contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale; sono inoltre pienamente operativi i poteri di controllo e il sistema sanzionatorio collegato. Per aziende, professionisti, enti e Pubbliche Amministrazioni non è più sufficiente acquistare un servizio di IA e affidarsi alle condizioni del fornitore: occorre sapere quale sistema si utilizza, per quale scopo, con quali dati e sotto quale controllo umano.
Non tutto, tuttavia, entra in vigore nello stesso giorno. I divieti e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA operano già dal 2 febbraio 2025; le regole sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025; gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 dal 2 agosto 2026. Le prescrizioni più articolate per i sistemi ad alto rischio seguono invece il calendario differito stabilito dalla disciplina europea aggiornata. Distinguere questi piani è essenziale per evitare sia allarmismi sia pericolose sottovalutazioni.
Che cosa è entrato concretamente in applicazione il 2 agosto 2026
La novità di immediato interesse per chi usa l’IA nella comunicazione, nei servizi al cliente o nella produzione di contenuti è l’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689.
- Chatbot, assistenti virtuali, agenti e avatar: la persona deve essere informata in modo chiaro e tempestivo che sta interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente per un utente ragionevolmente informato e attento.
- Contenuti sintetici: i fornitori di sistemi che generano immagini, audio, video o testo devono rendere gli output identificabili come artificiali o manipolati, anche in formato leggibile automaticamente, con soluzioni tecnicamente efficaci e interoperabili.
- Deepfake: chi utilizza un sistema per creare o manipolare immagini, audio o video che appaiano autentici deve dichiararne in modo visibile l’origine artificiale. Per opere artistiche, creative, satiriche o di fantasia l’informazione può essere resa con modalità compatibili con la fruizione dell’opera, ma non può essere omessa.
- Testi di interesse pubblico: se un testo generato o manipolato dall’IA viene pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse generale, la sua natura artificiale deve essere indicata. L’obbligo non opera quando vi sia stato un effettivo processo di revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assuma la responsabilità della pubblicazione.
- Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica: le persone esposte al sistema devono esserne informate; restano fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dall’AI Act e dal GDPR.
L’informazione deve essere accessibile, comprensibile e fornita al più tardi al primo contatto o alla prima esposizione. Una clausola nascosta nelle condizioni generali o una generica dichiarazione sull’uso dell’innovazione non è, di regola, sufficiente.
Gli obblighi già vigenti che molte organizzazioni trascurano
1. Alfabetizzazione e formazione del personale
Dal 2 febbraio 2025 l’art. 4 impone a fornitori e utilizzatori professionali – i cosiddetti deployers – di adottare misure che assicurino un livello adeguato di competenza in materia di IA al personale e alle altre persone che operano per loro conto. L’obbligo riguarda quindi anche lo studio professionale o la piccola impresa che utilizza servizi generativi, non soltanto le società tecnologiche.
Non è previsto un corso standard né un certificato obbligatorio. La formazione deve però essere proporzionata alle conoscenze degli addetti, al contesto d’uso, alle persone coinvolte e ai rischi. È prudente documentare programma, destinatari, presenze, istruzioni interne e aggiornamenti. Un breve webinar indistinto può non bastare per chi utilizza l’IA nella selezione del personale, nella sanità, nel credito o nella gestione di dati riservati.
2. Divieto delle pratiche a rischio inaccettabile
Sono già vietate, tra le altre, specifiche tecniche manipolative o ingannevoli idonee a provocare un danno significativo; lo sfruttamento dannoso delle vulnerabilità dovute a età, disabilità o condizione socio-economica; determinate forme di social scoring; la creazione o l’ampliamento indiscriminato di banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta non mirata di immagini; l’inferenza delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, salvo le limitate eccezioni mediche o di sicurezza; alcune categorizzazioni biometriche basate su dati particolarmente sensibili. L’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici per finalità di contrasto è ammessa soltanto nelle tassative ipotesi e con le garanzie previste dal Regolamento.
L’impresa deve quindi verificare non solo il nome commerciale del prodotto, ma la funzione effettivamente attivata e il modo in cui viene impiegata.
3. Modelli di IA per finalità generali
Dal 2 agosto 2025 i fornitori di modelli di IA per finalità generali sono soggetti a obblighi specifici: documentazione tecnica, informazioni ai soggetti che integrano il modello nei propri sistemi, politica di rispetto del diritto d’autore e pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento. Per i modelli con rischio sistemico si aggiungono valutazioni, prove avversariali, mitigazione dei rischi, segnalazione degli incidenti gravi e adeguati presìdi di cybersicurezza.
Questi doveri gravano principalmente sul provider del modello. Il cliente professionale deve però scegliere fornitori capaci di offrire informazioni e garanzie adeguate, soprattutto quando integra il modello in un proprio prodotto o ne modifica in modo sostanziale finalità e funzionamento: in tal caso potrebbe assumere obblighi propri del fornitore.
Che cosa devono fare subito aziende e professionisti utilizzatori
Per la maggior parte delle realtà italiane, la prima misura non è una certificazione, ma un inventario serio degli impieghi dell’IA. Occorre censire strumenti ufficiali e usi informali: chatbot, sistemi di trascrizione, generazione di testi e immagini, analisi di curriculum, profilazione commerciale, rilevazione delle frodi, assistenza sanitaria, controllo dei lavoratori, elaborazione di documenti e funzioni integrate nei programmi già in uso.
- Individuare ruolo e finalità. Stabilire se l’organizzazione è semplice utilizzatore, fornitore, importatore o distributore e descrivere lo scopo concreto di ogni sistema.
- Classificare il rischio. Verificare se l’uso è vietato, soggetto a trasparenza o potenzialmente ad alto rischio. Il fatto che il prodotto sia comunemente disponibile non esclude una classificazione più severa in base alla finalità.
- Adottare una policy interna. Regolare chi può usare quali strumenti, quali dati possono essere inseriti, quando è obbligatoria la verifica umana, come si controllano gli output e come si segnalano errori o incidenti.
- Formare e documentare. Organizzare una formazione calibrata sulle mansioni e conservarne prova.
- Verificare contratti e fornitori. Esaminare localizzazione e riutilizzo dei dati, misure di sicurezza, tempi di conservazione, subfornitori, proprietà degli output, assistenza, registri e gestione degli incidenti.
- Predisporre le informative. Aggiornare interfacce, siti, chatbot e flussi editoriali per rispettare gli obblighi dell’art. 50.
- Conservare traccia delle decisioni. Registro degli strumenti, valutazioni, versioni, responsabili, controlli e incidenti costituiscono il nucleo dell’accountability.
AI Act e GDPR: obblighi cumulativi, non alternativi
L’AI Act non sostituisce il GDPR. Quando un sistema tratta dati personali, le due discipline operano insieme. Un utilizzo può essere consentito dall’AI Act ma illecito per mancanza di base giuridica, eccesso di dati, informativa inadeguata o violazione dell’art. 22 GDPR.
Prima dell’impiego devono essere affrontati almeno questi profili:
- base giuridica: consenso, contratto, obbligo legale, interesse pubblico o legittimo interesse vanno scelti e documentati in relazione allo specifico trattamento;
- finalità, minimizzazione ed esattezza: non è lecito riversare dati, fascicoli, cartelle cliniche o archivi aziendali in uno strumento perché tecnicamente possibile;
- informativa e diritti: l’interessato deve comprendere quali dati sono utilizzati, per quali finalità e con quali conseguenze;
- decisioni automatizzate: se la decisione produce effetti giuridici o incide significativamente sulla persona, l’art. 22 GDPR richiede una verifica specifica e, nei casi ammessi, garanzie quali intervento umano effettivo, possibilità di esprimere la propria opinione e contestazione;
- DPIA: la valutazione d’impatto è necessaria quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà; l’uso innovativo, il monitoraggio sistematico, i dati sensibili e la profilazione sono indicatori rilevanti;
- privacy by design e sicurezza: accessi, logging, segregazione, cifratura, controllo dei prompt e prevenzione della fuga di dati devono essere progettati prima dell’uso;
- rapporti con i fornitori e trasferimenti extra UE: vanno definiti ruoli privacy, accordi ex art. 28, sub-responsabili e garanzie per eventuali trasferimenti internazionali.
Particolare cautela è necessaria per dati sanitari, biometrici, giudiziari, dei minori, dei lavoratori e coperti da segreto professionale. L’anonimizzazione reale è diversa dalla semplice rimozione del nome: un documento può restare identificabile attraverso il contesto.
Sistemi ad alto rischio: obblighi rinviati, preparazione immediata
I sistemi destinati a impieghi particolarmente sensibili – tra gli altri, occupazione e selezione, istruzione, accesso a servizi essenziali, credito, talune assicurazioni, giustizia, migrazione e attività di contrasto – saranno soggetti a requisiti più rigorosi secondo il calendario europeo aggiornato. Per la principale categoria dell’allegato III l’applicazione è stata differita al 2 dicembre 2027; per determinati sistemi integrati in prodotti regolati il termine arriva al 2 agosto 2028.
Il rinvio non rende prudente attendere. I fornitori dovranno predisporre gestione del rischio, governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione automatica, istruzioni, sorveglianza successiva all’immissione, accuratezza, robustezza e cybersicurezza. Gli utilizzatori dovranno usare il sistema secondo le istruzioni, assicurare supervisione umana competente, monitorare anomalie, conservare i log quando ne hanno il controllo e adottare misure in caso di rischio o incidente.
Per alcune organizzazioni pubbliche o private che erogano servizi pubblici, l’uso di sistemi ad alto rischio richiede inoltre una valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali. Questa non coincide con la DPIA privacy: le due analisi possono coordinarsi, ma hanno oggetto e base normativa diversi.
Il quadro italiano: legge n. 132/2025 e autorità competenti
In Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto principi e disposizioni settoriali sull’impiego dell’IA, valorizzando un approccio antropocentrico, trasparente e responsabile. La legge disciplina, tra l’altro, sanità, lavoro, Pubblica Amministrazione, professioni intellettuali e giustizia, ribadendo che la tecnologia deve avere funzione strumentale e non sostitutiva della decisione umana.
Per i professionisti l’informazione al cliente sull’uso di sistemi di IA deve essere chiara, semplice ed esaustiva quando l’impiego incide sulla prestazione. Restano pienamente applicabili diligenza professionale, segreto, riservatezza, verifica delle fonti e responsabilità personale: l’errore prodotto dall’algoritmo non trasferisce la responsabilità al software.
La governance nazionale è in fase di completamento attraverso la normativa di adeguamento. Le competenze dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, delle autorità settoriali e del Garante privacy devono coordinarsi; il Garante mantiene in ogni caso le attribuzioni previste dal GDPR e quelle specificamente riservate dall’AI Act nei settori più sensibili. Le organizzazioni non devono quindi attendere la conclusione dell’assetto istituzionale per rispettare obblighi europei già direttamente applicabili.
Diritti fondamentali e controllo umano effettivo
Il filo conduttore dell’AI Act è la tutela della dignità, della non discriminazione, della vita privata, della libertà di espressione, dei diritti dei lavoratori, del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo. «Controllo umano» non significa una firma automatica sull’output: la persona incaricata deve avere competenza, tempo, autorità e informazioni per comprendere limiti e possibili distorsioni, disattendere il risultato e fermare il sistema.
Bias nei dati, allucinazioni, opacità del modello e automazione eccessiva possono tradursi in esclusioni ingiuste da un lavoro, un servizio, un finanziamento o una prestazione. Per questo l’organizzazione deve predisporre canali di contestazione e riesame realmente accessibili.
Sanzioni: il rischio non è soltanto reputazionale
Le violazioni delle pratiche vietate possono condurre alle sanzioni più elevate, fino a 35 milioni di euro o, per le imprese, al 7% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. Per altre violazioni del Regolamento, compresi gli obblighi di trasparenza, la soglia può arrivare a 15 milioni o al 3% del fatturato mondiale. Informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità possono comportare ulteriori sanzioni. Per PMI e imprese più piccole operano criteri di proporzionalità e limiti specifici, ma non un’esenzione generale.
Quando sono coinvolti dati personali possono aggiungersi i rimedi e le sanzioni del GDPR, oltre alla responsabilità contrattuale, extracontrattuale, lavoristica, professionale o, nei casi previsti, penale.
Una checklist operativa per il mese di agosto 2026
- censire tutti i sistemi e le funzioni di IA effettivamente utilizzati;
- bloccare eventuali usi vietati e disabilitare funzioni non autorizzate;
- identificare ruolo, finalità, utenti, categorie di dati e persone interessate;
- verificare e documentare l’adempimento dell’obbligo di alfabetizzazione;
- controllare chatbot, agenti, deepfake e contenuti di interesse pubblico alla luce dell’art. 50;
- aggiornare policy, informative, contratti e istruzioni al personale;
- valutare DPIA, decisioni automatizzate e trasferimenti internazionali;
- mappare gli impieghi potenzialmente ad alto rischio e avviare il piano di adeguamento;
- definire responsabili, supervisione umana, registrazione e gestione degli incidenti;
- riesaminare periodicamente sistemi e fornitori, perché modelli e funzionalità cambiano nel tempo.
Conclusioni
Il 2 agosto 2026 non rappresenta un generico «via libera» all’AI Act, ma una scadenza concreta soprattutto per trasparenza, informazione e responsabilità. La conformità richiede un lavoro coordinato tra competenze legali, privacy, sicurezza informatica, organizzazione e conoscenza dei processi.
Per imprese e professionisti, il punto di partenza è semplice: sapere dove viene usata l’IA e impedire che decisioni, dati e responsabilità siano affidati a strumenti non governati. Un modello proporzionato e documentato consente di cogliere le opportunità dell’innovazione senza sacrificare diritti fondamentali, riservatezza e affidabilità professionale.
Il presente contributo ha finalità informativa e descrive il quadro vigente alla data del 4 agosto 2026. La qualificazione dei singoli sistemi e gli adempimenti applicabili richiedono una valutazione del caso concreto.


