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Brexit e tutela della proprietà intellettuale in Dogana

di AVV. TOMMASO ROSSI

In data 4 giugno 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un documento che analizza le conseguenze della Brexit sulle procedure doganali relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La tutela della proprietà intellettuale in dogana da parte delle Autorità doganali è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il Regolamento (CE) n. 1383/2003, GUUE L 181 del 29.06.2013. Tale Regolamento stabilisce le norme procedurali che dovranno essere seguite dalle Autorità doganali, mentre non detta le modalità di accertamento della vioalzione del diritto di proprietà intellettuale. A norma dell’art. 4 del Regolamento n. 608/2013, “ una domanda unionale può essere presentata solo per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione unionale che producono effetti in tutta l’Unione…”.

Il regolamento riguarda le merci per cui è stata fatta la dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione;ovvero che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione oppure sottoposte ad un regime sospensivo.

Le Autorità doganali dell’Unione Europea procederanno a bloccare in dogana le merci soggette alla loro vigilanza laddove abbiano il sospetto che esse possano violare diritti di proprietà intellettuale, normalmente a seguito di segnalazione e richiesta da parte del soggetto titolare del diritto che si assume leso. Il blocco delle merci in dogana può anche avvenire d’ufficio (senza cioè richiesta in tal senso da parte del soggetto potenzialmente leso).

La “Domanda Unionale”. Per quanto attiene le modalità con cui si sostanzia la domanda di intervento, si può così riassumere: il soggetto richiedente (titolare del diritto di proprietà industriale che si assume violato) presenta all’autorità doganale del singolo stato membro dell’Unione Europea una c.d. “Domanda Unionale”, ovverosia  una istanza  in cui si chiede all’Autorità doganale dello  Stato membro in cui la domanda è presentata ovvero alle Autorità doganali degli altri Stati Membri di intervenire nei rispettivi territori. L’accoglimento della domanda unionale produce effetti in tutti gli stati membri in cui è stato chiesto l’intervento dell’Autorità doganale, oltre che all’interno dello Stato membro di presentazione.

Quali gli effetti delle Brexit? A partire dal marzo 2019 tale Regolamento non sarà più applicabile all’interno del territorio doganale del Regno Unito e quindi non potranno più essere presentate domande unionali all’autorità doganale inglese. Le domande presentate in precedenza resteranno valide solo per quanto attiene la “parte” di intervento richiesta nel territorio di altri Stati membri, escluso dunque il Regno Unito.

Al contempo le domande unionale accolte in precedenza dalle autorità doganali britanniche (prima della Brexit) non avranno più validità all’interno del territorio degli altri stati membri dell’Unione.

DI SEGUITO IL TESTO DELL’AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DELLA COMMISSIONE EUROPEA E UNA “NOSTRA” TRADUZIONE (NON UFFICIALE) A MERO TITOLO SEMPLIFICATIVO: 

NOTICE TO STAKEHOLDERS WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The United Kingdom submitted on 29 March 2017 the notification of its intention to withdraw from the Union pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union. This means that, unless a ratified withdrawal agreement1 establishes another date, all Union primary and secondary law will cease to apply to the United Kingdom from 30 March 2019, 00:00h (CET) (‘the withdrawal date’).2 The United Kingdom will then become a ‘third country’3.
Preparing for the withdrawal is not just a matter for EU and national authorities but also for private parties.
In view of the considerable uncertainties, in particular concerning the content of a possible withdrawal agreement, intellectual property right owners are reminded of legal repercussions, which need to be considered when the United Kingdom becomes a third country.
Subject to any transitional arrangements that may be contained in a possible withdrawal agreement, as of the withdrawal date, the EU rules on customs enforcement of intellectual property rights, and in particular Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights,4 no longer apply to the United Kingdom.
This has in particular the following consequences:
According to Section 1 of Chapter II of Regulation (EU) No 608/2013, an applicant can submit to the competent customs department a Union application requesting the customs authorities of that Member State and of one or more other Member States to take action with respect to goods suspected of infringing an intellectual property right. In the case of a Union application, where the application is granted by the competent customs department in accordance with Articles 7 to 9 of Regulation (EU) No 608/2013, this decision takes effect in all Member States where action by the customs authorities are requested (Article 10(2)(b) of Regulation (EU) No 608/2013).
Submission of Union applications: As of the withdrawal date, Union applications can no longer be submitted to the competent customs department of the United Kingdom.
Union applications submitted in one of the EU-27 Member States remain valid in the EU-27 as of the withdrawal date even if the customs authorities of the United Kingdom are amongst the customs authorities requested to take action. Where a Union application was submitted in a Member State other than the United Kingdom, only requesting the customs authorities of that Member States and the customs authorities of the United Kingdom to take action, that application remains valid as a national application for the Member State in which it was submitted.
 Decisions concerning granted Union applications: As of the withdrawal date, decisions granting Union applications adopted by the competent customs department of the United Kingdom as a Member State on the basis of Union law are no longer valid in the EU-27.
Decisions granting Union applications adopted in one of the EU-27 Member States remain valid in the EU-27 as of the withdrawal date even if the customs authorities of the United Kingdom are amongst the customs authorities required to take action. Where a Member State other than the United Kingdom adopted a decision granting a Union application, requiring only the customs authorities of that Member State and the customs authorities of the United Kingdom to take action, that decision remains valid for the Member State in which it was submitted.
The website of the Commission on taxation and customs union (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy- other-ipr-violations/defend-your-rights_en) provides for general information on the rules on customs enforcement of intellectual property rights. These pages will be updated with further information, where necessary.

AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE:
FUORIUSCITA DEL REGNO UNITO E NORME UE NEL SETTORE DELL’APPLICAZIONE DOGANALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il Regno Unito ha presentato, il 29 marzo 2017, la notifica della propria intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Ciò significa che, a meno che un accordo di revoca ratificato1 non stabilisca un’altra data, tutte le leggi primarie e secondarie dell’Unione cesseranno di essere applicate al Regno Unito dal 30 marzo 2019, 00: 00 (CET) (“la data di ritiro”). diventerà quindi un “Paese terzo”.

La preparazione dell’uscita non è solo una questione per le autorità dell’UE e nazionali, ma anche per le parti private.
In considerazione delle considerevoli incertezze, in particolare per quanto riguarda il contenuto di un eventuale accordo di ritiro, i proprietari dei diritti di proprietà intellettuale sono richiamati a ripercussioni legali che devono essere prese in considerazione quando il Regno Unito diventa un paese terzo.
Fatti salvi eventuali accordi transitori che potrebbero essere contenuti in un eventuale accordo di recesso, a partire dalla data di ritiro, le norme dell’UE in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’applicazione delle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale, 4 non si applicano più al Regno Unito.
Ciò ha in particolare le seguenti conseguenze:
A norma della sezione 1 del capo II del regolamento (UE) n. 608/2013, il richiedente può presentare al servizio doganale competente una domanda dell’Unione che chiede alle autorità doganali di tale Stato membro e di uno o più altri Stati membri di agire in alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Nel caso di una domanda dell’Unione, se la domanda è rilasciata dal servizio doganale competente conformemente agli articoli da 7 a 9 del regolamento (UE) n. 608/2013, la presente decisione entra in vigore in tutti gli Stati membri in cui è richiesta l’azione delle autorità doganali (Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 608/2013).
Presentazione delle domande dell’Unione: a partire dalla data di ritiro, le domande dell’Unione non possono più essere presentate al servizio doganale competente del Regno Unito.
Le domande dell’Unione presentate in uno degli Stati membri dell’UE-27 restano valide nell’UE-27 alla data di ritiro anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali che sono state invitate a prendere provvedimenti. Quando una domanda dell’Unione è stata presentata in uno Stato membro diverso dal Regno Unito, chiedendo soltanto alle autorità doganali di tali Stati membri e alle autorità doganali del Regno Unito di agire, tale domanda rimane valida come domanda nazionale per lo Stato membro che è stato presentato.
 Decisioni concernenti le domande dell’Unione autorizzate: a partire dalla data di ritiro, le decisioni di accoglimento delle domande dell’Unione adottate dal competente servizio doganale del Regno Unito in quanto Stato membro sulla base del diritto dell’Unione non sono più valide nell’UE-27.
Le decisioni di accoglimento delle domande dell’Unione adottate in uno degli Stati membri dell’UE-27 restano valide nell’UE-27 a partire dalla data di ritiro anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali obbligate ad agire. Qualora uno Stato membro diverso dal Regno Unito abbia adottato una decisione di accoglimento di una domanda dell’Unione, imponendo alle sole autorità doganali di tale Stato membro e alle autorità doganali del Regno Unito di agire, tale decisione rimane valida per lo Stato membro in cui è stata presentata.
Il sito web della Commissione sulla fiscalità e l’unione doganale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy- other-ipr-violations / defend-your-rights_en) fornisce informazioni generali su le norme in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni, ove necessario.

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