Le caratteristiche del c.d. stalking condominiale

di Dott.ssa SERENA CANTARELLI

Quali sono le caratteristiche che deve avere il reato di stalking nella sua connotazione di c.d. “stalking condominiale”? Quando i rapporti tra vicini di casa possono degenerare nel delitto di stalking?

Proviamo a fare chiarezza.

Il caso esaminato riguardava le condotte poste in essere dai Sig.ri Mevia e Sempronio nei confronti dei propri vicini di casa, i Sig.ri Tizio e Caia i quali, esasperati dalla situazione creatosi, si erano rivolti al nostro studio.

In particolare, le divergenze tra le due famiglie erano sorte a causa di incomprensioni legate alla gestione dei cani, ed in particolare al lamentato abbaiare dei cani di una di loro.

I Sig.ri Tizio e Caia si erano, dunque, allarmati nel constatare che, ad un tratto, improvvisamente, le pagine Facebook ed Instagram dei Sig.ri Mevia e Sempronio si erano riempite di video, foto e post pubblici indirettamente, ma inequivocabilmente, diretti ai Sig.ri Tizio e Caia e contenenti insulti, minacce, riprese audio e video di vita privata.

Dal contenuto delle pubblicazioni emergeva chiaramente l’intento degli stessi di provocare nei loro vicini uno stato di ansia e di preoccupazione tali da costringere questi ultimi a cambiare le proprie e abitudini di vita:

  • Molti dei post e video pubblicati erano inerenti momenti di vita privata o pensieri personali, tali da indurre nei vicini  la sensazione di essere continuamente sorvegliati e controllati, tanto nella vita reale quanto in quella “virtuale”:
  • Altri post contenevano più o meno velate minacce;
  • In altri ancora veniva chiesto, agli utenti terzi, se qualcuno era interessato ad ottenere video o conversazioni intrattenute tra le due famiglie;

I Sig. Tizio e Caia avevano dunque iniziato a sentirsi osservati, seguiti, minacciati e giudicati dai Sig.ri Mevia e Sempronio, oltre che offesi anche da utenti terzi alla faccenda, i quali venivano a conoscenza dei Post pubblicati dai Sig.ri Mevia e Semprionio.

 

Il perdurare nel tempo di questa situazione, gli atti persecutori e diffamatori, le gravi minacce (a volte più o meno velate, altre volte più esplicite), lo sbandieramento della vita privata sui social e i commenti offensivi di persone estranee alla vicenda, avevano determinato, nei Sig.ri Tizio e Caia, un vivo e perdurante senso di ansia e di paura fino a provocare nel Sig. Caia importanti disturbi del sonno, solo in parte alleviati dai trattamenti medici prescritti come era stato dimostrato da opportuna certificazione medica.

Nell’analizzare la vicenda si è potuto constatare come i comportamenti dei Sig.ri Mevia e Sempronio fossero tali da integrare il reato di atti persecutori così come delineato dalla giurisprudenza che, ormai da tempo, ha consacrato l’estensione del reato di atti persecutori anche ai rapporti tra vicini di casa.

In particolare, il reato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, cosiddetto “stalking condominiale”, si configura come un insieme di atti ripetuti volti ad arrecare volontariamente a uno o una pluralità di condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato di tempo, tale da condizionarne la vita di tutti i giorni.

Così, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26878/2016, ha condannato un condomino per aver esasperato un vicino di casa, causando in quest’ultimo un grave stato d’ansia e costringendolo ad assumere tranquillanti.

La Corte ha altresì riconosciuto, con sentenza n. 45141/2019, che integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il soggetto che per diverso tempo tormenta con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita.

Dato, dunque, il perdurare dei comportamenti dei Sig.ri Mevia e Sempronio in danno ai Sig.ri Caia e Tizio, si è redatto formale atto di querela per chiedere la punizione dei responsabili a norma di legge e il risarcimento di tutti i danni subiti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.