Sommario
Dal 28 luglio 2026 è aperta per 120 giorni una nuova finestra del
Fondo Indennizzo Risparmiatori. Non si tratta però di una riapertura
generalizzata. Possono ripresentare la domanda i soggetti che avevano
già presentato tempestivamente un’istanza e l’avevano vista respinta, in
tutto o in parte, per incompletezza documentale o procedimentale. La
verifica deve partire dal precedente provvedimento di rigetto.
Che cos’è il FIR
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stato istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze per indennizzare, nei limiti e
secondo i requisiti previsti dalla legge, i risparmiatori che hanno
subito un pregiudizio ingiusto in relazione a banche e controllate con
sede in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Il Fondo riguarda azioni e obbligazioni subordinate emesse dagli
istituti individuati dalla normativa, tra i quali Banca Etruria, Banca
delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di
risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, oltre
alle rispettive controllate nei casi previsti.
Per le azioni l’indennizzo è determinato nella misura del 40 per
cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite
massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Per le
obbligazioni subordinate la percentuale indicata dal portale FIR è del
95 per cento, con lo stesso limite massimo complessivo.
Che cosa ha
previsto la Legge di Bilancio 2026
La Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1 commi 762-765, ha
introdotto una disciplina specifica per i risparmiatori che avevano
presentato nei termini la precedente domanda di accesso al FIR, ma
avevano ricevuto un rigetto totale o parziale per incompletezza
documentale o procedimentale.
Questi soggetti possono ripresentare l’istanza. Le domande vengono
esaminate da una nuova Commissione tecnica sulla base dei requisiti e
delle procedure originarie del Fondo.
La norma mira quindi a consentire il completamento di pratiche che
non avevano superato l’istruttoria per determinate carenze. Non crea un
nuovo diritto per chi non aveva mai presentato domanda o l’aveva
presentata fuori termine.
Chi può ripresentare la
domanda
Il primo requisito è l’esistenza di una precedente istanza
tempestiva. Il secondo riguarda il motivo del rigetto: incompletezza
documentale o procedimentale, totale o parziale.
Possono presentare la domanda, ricorrendone le condizioni:
- i risparmiatori titolari dei titoli indennizzabili;
- i successori per causa di morte;
- i familiari che abbiano acquisito la titolarità dei titoli nei casi
previsti; - i rappresentanti muniti dei necessari poteri.
La posizione di eredi e aventi causa richiede particolare attenzione.
Devono essere ricostruiti successione, titolarità dei titoli e rapporti
con la domanda originaria, allegando la documentazione richiesta dal
portale.
Perché
è decisiva la motivazione del precedente rigetto
La nuova domanda non dovrebbe essere preparata partendo soltanto dai
documenti oggi disponibili. Occorre leggere il provvedimento precedente
e individuare esattamente la carenza rilevata.
Un rigetto può riguardare, ad esempio, prova dell’acquisto,
titolarità, successione, rappresentanza, documentazione bancaria o
corretta conclusione della procedura. La nuova istanza deve colmare quel
difetto e mantenere coerenza con quanto già dichiarato.
Se la precedente domanda è stata respinta per ragioni diverse
dall’incompletezza documentale o procedimentale, la nuova finestra
potrebbe non essere utilizzabile. La qualificazione del motivo di
rigetto deve quindi essere verificata con attenzione, soprattutto quando
la motivazione contiene più profili.
Termini e modalità
Il portale ufficiale Consap indica che le domande possono essere
presentate esclusivamente in via telematica dal 28 luglio 2026 per i
successivi 120 giorni. Le istanze sono istruite secondo l’ordine di
presentazione.
Il termine va calcolato sulla base della disciplina e delle
indicazioni ufficiali, senza attendere gli ultimi giorni. Una domanda
telematica richiede registrazione, compilazione dei campi e caricamento
degli allegati nei formati previsti; errori tecnici o documenti
illeggibili possono rallentare o compromettere l’istruttoria.
È opportuno creare con anticipo una cartella completa, assegnare nomi
comprensibili ai file e verificare corrispondenza tra dichiarazioni e
allegati.
Quali documenti recuperare
La documentazione varia in relazione alla posizione. In linea
generale possono assumere rilievo:
- precedente domanda e ricevuta di presentazione;
- provvedimento di rigetto o comunicazione dell’esito;
- documenti relativi all’acquisto e alla titolarità dei titoli;
- attestazioni dell’intermediario;
- documenti di identità e codici fiscali;
- procure o deleghe;
- documentazione successoria per gli eredi;
- prova dell’eventuale trasferimento dei titoli al familiare;
- coordinate e dichiarazioni richieste dal portale.
La raccolta deve essere guidata dalla motivazione del rigetto.
Produrre molti allegati non pertinenti non compensa la mancanza del
documento decisivo.
Importi e pagamento
Il riconoscimento del diritto non coincide necessariamente con il
pagamento immediato. Il portale specifica che gli indennizzi saranno
corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione
tecnica.
Il richiedente deve inoltre considerare eventuali indennizzi già
percepiti, la parte della domanda originariamente accolta e le regole
sul limite massimo. Nelle istanze parzialmente respinte occorre
ricostruire con precisione quale quota sia ancora oggetto di esame.
Attenzione alle
comunicazioni non ufficiali
La riapertura può favorire offerte di assistenza poco trasparenti o
richieste di pagamento non necessarie. Il portale FIR è il riferimento
ufficiale per termini, modulistica e stato della pratica.
È prudente verificare l’identità di chi propone servizi, non
comunicare credenziali personali e diffidare da promesse di esito
garantito. L’assistenza professionale può essere utile per casi
complessi, ma nessuno può sostituire la decisione della Commissione
tecnica.
Domande frequenti
Chi
non aveva presentato la vecchia domanda può farlo ora
No, la riapertura è riservata a chi aveva presentato tempestivamente
una precedente istanza poi respinta, in tutto o in parte, per
incompletezza documentale o procedimentale.
Possono presentare domanda
gli eredi
Sì, i successori per causa di morte rientrano tra i soggetti indicati
dal portale, purché ricorrano i requisiti e venga prodotta la
documentazione successoria richiesta.
La domanda può
essere inviata in forma cartacea
No. Le indicazioni ufficiali prevedono la presentazione
esclusivamente telematica attraverso il portale FIR.
Conclusioni
La riapertura rappresenta una possibilità concreta, ma circoscritta.
Chi ha ricevuto un precedente rigetto dovrebbe verificarne
tempestivamente la motivazione, recuperare la documentazione mancante e
preparare la domanda senza attendere la scadenza dei 120 giorni.
Collegamenti interni
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1 commi 762-765.
- Portale ufficiale Fondo Indennizzo Risparmiatori Consap.
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2026
sulla Commissione tecnica.


