Safeguarding e whistleblowing sono entrambi strumenti di prevenzione e segnalazione, ma non sono sinonimi. Nelle associazioni e società sportive possono intercettare fatti in parte coincidenti; restano però differenti per presupposti, destinatari, procedure e finalità.
Confonderli espone l’organizzazione a due rischi opposti: indirizzare una segnalazione delicata al soggetto sbagliato oppure costruire un unico canale generico che non garantisce le tutele richieste dalla disciplina applicabile.
Che cosa tutela il safeguarding sportivo
Il sistema di safeguarding mira a prevenire e contrastare abusi, violenze e discriminazioni nell’ambiente sportivo, con particolare attenzione ai minorenni e alle persone vulnerabili. L’articolo 16 del d.lgs. 39/2021 ha previsto modelli organizzativi e codici di condotta; l’articolo 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021 ha collegato la tutela dell’integrità fisica e morale degli sportivi alla figura del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La segnalazione può riguardare, per esempio, molestie, abuso psicologico o fisico, discriminazioni, incuria, comportamenti sessualmente inappropriati, ritorsioni, violazioni dei codici di condotta o situazioni che mettano a rischio la dignità e la sicurezza dell’atleta.
Il responsabile safeguarding deve essere riconoscibile, accessibile e sufficientemente autonomo. Non sostituisce l’autorità giudiziaria, il medico o gli organi disciplinari, ma riceve le segnalazioni, attiva le misure di protezione previste e coordina gli approfondimenti nel rispetto delle competenze.
Che cosa tutela il whistleblowing
Il d.lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o di disposizioni nazionali lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, conosciute nel contesto lavorativo.
Nel settore privato l’ambito di applicazione dipende da requisiti precisi: dimensioni dell’ente, adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 o operatività in determinati settori regolati dal diritto europeo. Non ogni ASD o SSD è quindi automaticamente soggetta, nello stesso modo, alla disciplina whistleblowing.
Quando la normativa si applica, il canale interno deve garantire riservatezza, gestione da parte di un soggetto o ufficio autonomo e specificamente formato, informazione chiara sulle modalità di utilizzo e protezione da ritorsioni. Rimangono inoltre le condizioni previste dalla legge per il ricorso al canale esterno dell’ANAC e, nei casi stabiliti, alla divulgazione pubblica.
La stessa vicenda può attivare entrambi i sistemi
Un episodio può essere rilevante sotto entrambi i profili. Si pensi a un dirigente che segnali pressioni sistematiche su giovani atleti, alterazione di certificazioni, uso improprio di fondi e ritorsioni verso chi ha chiesto tutela. La parte relativa ad abusi e sicurezza dell’atleta interessa il safeguarding; le violazioni conosciute nel contesto lavorativo possono, se ricorrono i presupposti del d.lgs. 24/2023, rientrare nel whistleblowing.
La sovrapposizione del fatto non elimina le differenze tra le procedure. Occorre stabilire chi prende in carico la segnalazione, quali informazioni possono essere condivise, quali misure urgenti adottare e quali termini rispettare.
Le differenze da non perdere di vista
- Finalità: il safeguarding protegge l’integrità e la dignità delle persone nell’attività sportiva; il whistleblowing tutela chi segnala violazioni rilevanti per l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente.
- Ambito soggettivo: la platea degli atleti, soprattutto minorenni, non coincide con quella delle persone tutelate nel contesto lavorativo dal d.lgs. 24/2023.
- Gestore: responsabile safeguarding e gestore del canale whistleblowing possono essere soggetti diversi e devono conservare autonomia e competenza.
- Procedura: termini, comunicazioni, conservazione e possibili canali esterni non sono sovrapponibili.
- Esito: protezione immediata dell’atleta, accertamento disciplinare, gestione organizzativa e trasmissione alle autorità richiedono decisioni distinte.
Riservatezza, privacy e principio di necessità
La riservatezza non significa segretezza assoluta né libera circolazione interna delle informazioni. Identità del segnalante, della persona coinvolta e di eventuali testimoni devono essere accessibili soltanto a chi ne ha effettiva necessità.
Se la segnalazione passa da un canale all’altro, la condivisione deve essere giustificata, documentata e limitata. Un inoltro automatico a più componenti del direttivo può esporre vittime e segnalanti, compromettere gli accertamenti e generare una violazione della normativa sulla protezione dei dati.
Particolare cautela è necessaria quando sono coinvolti minorenni, dati sanitari, immagini, chat o informazioni sulla vita sessuale. Il modello organizzativo deve prevedere misure tecniche e organizzative coerenti con la delicatezza dei dati trattati.
Sette regole per coordinare i due canali
- Mappare l’ambito normativo, verificando se e in quale misura l’ente è soggetto al d.lgs. 24/2023.
- Tenere distinti ruoli e responsabilità, indicando chiaramente responsabile safeguarding e gestore whistleblowing.
- Predisporre istruzioni di instradamento per le segnalazioni che arrivano al canale non corretto.
- Prevedere un protocollo per i casi sovrapposti, con priorità alla protezione immediata della persona.
- Limitare la condivisione dei dati e registrare chi accede alle informazioni essenziali.
- Coordinare divieto di ritorsione e misure cautelari, evitando che la gestione sportiva penalizzi chi ha segnalato in buona fede.
- Formare dirigenti, tecnici, collaboratori e volontari con esempi concreti e indicazioni comprensibili.
Un modello efficace deve funzionare nella pratica
Due indirizzi e-mail pubblicati sul sito non bastano. Le persone devono sapere quale canale usare, che cosa accade dopo l’invio, chi può leggere la segnalazione e come vengono gestite urgenze e conflitti d’interesse.
La verifica periodica deve considerare accessibilità per i minori, continuità operativa, sicurezza degli strumenti, tracciabilità delle decisioni e coordinamento con organismi affilianti, autorità e professionisti competenti.
Lo Studio assiste associazioni e società sportive nella verifica dell’ambito applicativo, nella redazione dei modelli organizzativi e nel coordinamento tra procedure di safeguarding, whistleblowing, privacy e responsabilità degli enti.


