Giustizia sportiva: il diritto alla tutela non resta fuori dal campo

Giustizia sportiva, sanzioni disciplinari e tutela giurisdizionale

Una sanzione adottata dagli organi della giustizia sportiva può incidere concretamente sul lavoro e sulla vita professionale di dirigenti, tecnici e atleti. Quando produce effetti sulle libertà garantite dall’Unione europea, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può tradursi nell’assenza di un rimedio giudiziario effettivo.

È questo il principio centrale affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 16 luglio 2026 nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, FIGC e CONI. La pronuncia interviene su un tema destinato ad avere rilievo ben oltre il caso concreto: il rapporto tra autonomia dello sport, sanzioni disciplinari e diritto della persona a ottenere tutela davanti a un giudice indipendente.

Da quale vicenda nasce la decisione

La controversia trae origine da un procedimento disciplinare avviato nel 2022 dalla Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti di alcune società e di loro dirigenti, nell’ambito di contestazioni relative alla contabilizzazione di operazioni di trasferimento di calciatori.

A due dirigenti era stato vietato temporaneamente l’esercizio di qualsiasi attività in ambito FIGC. Le sanzioni erano state successivamente estese a livello internazionale e confermate dagli organi della giustizia sportiva.

Investito dei ricorsi, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha chiesto alla Corte di giustizia se un sistema nel quale il giudice statale può riconoscere soltanto il risarcimento del danno, senza poter annullare la sanzione sportiva, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Quando una sanzione sportiva entra nell’ambito del diritto europeo

La Corte non mette in discussione, in termini generali, l’autonomia delle federazioni e degli organi di giustizia sportiva. Le regole necessarie a garantire la correttezza delle competizioni, l’integrità sportiva e il rispetto degli obblighi finanziari possono perseguire obiettivi legittimi di interesse generale.

Tuttavia, quando una sanzione vieta l’esercizio di un’attività professionale e produce effetti in più Stati membri, essa può limitare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi, tutelate rispettivamente dagli articoli 45 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Una simile restrizione può essere giustificata soltanto se è realmente funzionale a un obiettivo legittimo e rispetta il principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare, tra l’altro, che il sistema sanzionatorio sia coerente e che la determinazione delle misure disciplinari sia regolata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

Il diritto a un ricorso effettivo

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda il principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 19 del Trattato sull’Unione europea e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo la Corte, chi subisce un atto che incide sulle libertà riconosciute dal diritto europeo deve poter adire un organo giurisdizionale in grado di:

  • verificare effettivamente la legittimità della sanzione;
  • annullarla quando risulti illegittima;
  • adottare, se necessario, misure provvisorie o cautelari;
  • assicurare il rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.

Il giudice deve inoltre essere indipendente, anche rispetto alle pressioni che potrebbero provenire dalle organizzazioni sportive interessate, e la sua esistenza, composizione e organizzazione devono essere predeterminate dalla legge.

Che cosa la sentenza non stabilisce

La Corte di giustizia non ha annullato direttamente le sanzioni contestate e non ha deciso la controversia nazionale. Il rinvio pregiudiziale serve infatti a fornire al giudice italiano l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione; sarà poi il TAR Lazio a definire i giudizi applicando tali principi.

La pronuncia non impone neppure un doppio grado di giurisdizione. È sufficiente che almeno un organo avente natura giurisdizionale garantisca un accesso effettivo alla giustizia e disponga dei poteri necessari a offrire una tutela concreta, non meramente risarcitoria.

Non ogni controversia sportiva, inoltre, diventa automaticamente una controversia europea. Il collegamento con il diritto dell’Unione emerge quando la misura incide su diritti o libertà da esso garantiti, come accade in presenza di conseguenze rilevanti sull’attività lavorativa o professionale transnazionale.

Le conseguenze per atleti, dirigenti, società e federazioni

La sentenza è significativa per tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo. Per atleti, dirigenti e tecnici rafforza la possibilità di ottenere un controllo reale sulle sanzioni capaci di compromettere la carriera professionale. Per società e associazioni sportive richiama l’importanza di procedimenti disciplinari fondati su regole chiare, criteri verificabili e garanzie difensive effettive.

Per le federazioni e gli organismi sportivi, la decisione non rappresenta la negazione dell’autonomia, ma ne definisce un limite: l’autoregolamentazione deve convivere con i principi dello Stato di diritto e con la tutela dei diritti fondamentali.

Prevenzione e compliance nello sport

La vicenda mostra anche quanto la prevenzione organizzativa sia importante. Modelli di governance adeguati, procedure interne tracciabili, attribuzione chiara delle responsabilità, gestione dei conflitti di interesse e formazione di dirigenti e collaboratori riducono il rischio di violazioni e rendono più trasparente l’eventuale procedimento disciplinare.

Safeguarding e compliance sportiva non coincidono con la mera predisposizione di documenti formali. Richiedono un sistema proporzionato alle dimensioni e alle attività dell’ente, capace di prevenire comportamenti illeciti e di garantire, quando emergano contestazioni, istruttorie imparziali e rispettose del contraddittorio.

In sintesi

La giustizia sportiva conserva una propria autonomia, ma le sanzioni che incidono sull’attività professionale non possono sottrarsi a un controllo effettivo quando entrano nell’ambito del diritto dell’Unione. La tutela deve consentire non soltanto il risarcimento successivo del danno, ma anche l’annullamento della misura illegittima e, nei casi urgenti, l’adozione di provvedimenti cautelari.

Rossi, Copparoni & Partners assiste associazioni, società ed enti sportivi nella predisposizione e revisione dei sistemi di safeguarding e compliance, nella gestione dei procedimenti interni e nella tutela davanti agli organi competenti. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, tenendo conto della disciplina federale applicabile e degli effetti concreti della misura contestata.

Fonti

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