La compagnia assicurativa rifiuta il risarcimento: quali controlli e rimedi?

Risarcimento negato dalla compagnia assicurativa: controlli e rimedi

Una lettera di rigetto della compagnia non significa necessariamente che il sinistro sia chiuso. Prima di accettare il diniego occorre verificare contratto, esclusioni, denuncia, documentazione e motivazione: una contestazione tempestiva può cambiare l’esito della pratica.

di avv. Tommaso Rossi

Il primo controllo: quale assicurazione?

Le regole cambiano tra responsabilità civile auto, polizze infortuni, malattia, casa, tutela legale e responsabilità professionale. Nella RC auto il danneggiato esercita diritti previsti dalla legge; nelle garanzie volontarie il rapporto dipende in larga parte dalle condizioni di polizza, integrate dalle norme imperative e dai principi di correttezza e buona fede.

Leggere la motivazione del rifiuto

Il diniego dovrebbe indicare le ragioni concrete: rischio escluso, carenza di prova, denuncia tardiva, franchigia, prescrizione, aggravamento del rischio o asserita reticenza. Una formula generica deve essere contestata chiedendo quale clausola sia stata applicata e su quali accertamenti si fondi.

Occorre confrontare condizioni generali, appendici, questionario sanitario, certificato di polizza e materiale consegnato prima della sottoscrizione. Le esclusioni devono essere chiare e non possono essere interpretate oltre il loro significato.

La documentazione decisiva

  • polizza completa e quietanze;
  • denuncia di sinistro e ricevuta;
  • corrispondenza con compagnia, intermediario e perito;
  • referti, fotografie, fatture e preventivi;
  • verbali delle autorità e dichiarazioni dei testimoni;
  • lettera di diniego e relazione peritale, se accessibile.

Nella RC auto la richiesta risarcitoria deve contenere gli elementi previsti dal Codice delle assicurazioni. L’impresa deve formulare l’offerta o spiegare il diniego entro termini che variano in relazione al danno e alla completezza della richiesta: in generale 60 giorni per danni alle cose e 90 per danni alla persona, con riduzione a 30 giorni in alcune ipotesi di constatazione amichevole congiunta.

Reclamo alla compagnia e ricorso all’IVASS

La contestazione va inviata all’ufficio reclami dell’impresa, descrivendo i fatti, le ragioni e la soluzione richiesta. Secondo le indicazioni IVASS, l’impresa deve rispondere entro 45 giorni. Se la risposta manca o non è soddisfacente, è possibile rivolgersi all’IVASS.

L’IVASS vigila sul rispetto della normativa e può esaminare il comportamento dell’impresa, ma non sostituisce il giudice nella decisione sul diritto all’indennizzo. Reclamo e segnalazione non devono far dimenticare prescrizione e decadenze.

Negoziazione e giudizio

A seconda della controversia possono essere previsti o opportuni strumenti stragiudiziali, tra cui negoziazione assistita, mediazione e sistemi alternativi del settore assicurativo. Se il contrasto permane, l’azione giudiziaria richiede una ricostruzione tecnica del sinistro e del contratto.

È importante distinguere tra contestazione sull’esistenza della copertura e quantificazione del danno. Nel primo caso il nodo è spesso interpretativo; nel secondo possono essere decisive consulenze medico-legali o perizie sui beni.

Errori da evitare

  1. accettare un diniego non motivato;
  2. consegnare soltanto estratti incompleti della polizza;
  3. lasciare decorrere i termini confidando nelle trattative;
  4. firmare quietanze senza comprenderne l’effetto;
  5. trascurare una possibile responsabilità dell’intermediario.

Conclusioni

La risposta corretta a un rifiuto assicurativo nasce dal confronto tra fatto, contratto e legge. Una contestazione documentata è più efficace di una protesta generica e consente di individuare subito se esistano margini per un accordo o per un’azione.

Rossi, Copparoni & Partners assiste assicurati e danneggiati nelle controversie con le compagnie. Il contributo è informativo e non sostituisce l’analisi della polizza e del caso concreto.

Fonti: Codice civile; d.lgs. n. 209/2005; Regolamento IVASS n. 24/2008 e indicazioni IVASS sui reclami e sui sinistri.

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