Entra in vigore il nuovo regolamento sul Whistleblowing

di AVV. TOMMASO ROSSI

Dal 15 luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento sul “Whistleblowing“, adottato con d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. del 15 marzo 2023, n. 63), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente in violazione del diritto dell’Unione e del diritto nazionale poste in essere all’interno di un’organizzazione pubblica o privata.

Gli obblighi saranno dunque in vigore per il momento nei confronti delle aziende private con almeno 250 dipendenti, mentre quelle con meno di 250 dipendenti si potranno mettere a norma entro il 17 dicembre.

In breve: che cos’è il “whistleblowing”.

La pratica del “whistleblowing” si realizza quando un dipendente, pubblico o privato, segnala condotte illecite nell’interesse generale di cui abbia avuto notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa.

Secondo l‘Accademia della Crusca “”il composto inglese, parafrasabile letteralmente come ‘chi soffia (blower) nel fischietto (whistle)’, deriva dall’espressione metaforica to blow the whistle che, inizialmente(a partire dai primi anni ’30 del Novecento, stando alle attestazioni dell’Oxford English Dictionary), veniva usata col significato di ‘interrompere qualcosa bruscamente’ propriocome farebbe un arbitro con un colpo di fischietto. L’espressione acquista poi nell’uso informale, di registro basso, il senso ulteriore, connotato negativamente, di ‘vuotare il sacco, rivelare (proditoriamente) informazioni riservate e incriminanti su qualcuno’. Fino a tutti gli anni ’60 to blow the whistle e il derivato whistleblower sono espressioni basse, gergali appartenenti allo stesso campo semantico e allo stesso registro di fink, rat, squealer e dei verbi corrispondenti (cfr. Zimmer 2013). Si tratta di espressioni i cui equivalenti in italiano sono rintracciabili in parole come talpa, spione e nelle locuzioni verbali fare la spia, fare una soffiata, cantare””.

Alla domanda secca “come si traduce in italiano la parola whistleblower?”, sempre secondo l’Accademia della Crusca,  “una prima essenziale e altrettanto secca risposta è che, al momento, nel lessico italiano non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano. Manca la parola, ma è innanzitutto il concetto designato a essere poco familiare presso l’opinione pubblica italiana. L’assenza di un traducente adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all’interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della “cosa” a cui la parola fa riferimento. Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali – che qui non è il caso di discutere – in Italia, ciò che la parola whistleblower designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi”.

Cosa e come si può segnalare.

Si possono segnalare tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. In particolare.

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nonché atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le segnalazioni possono essere rivolte:

  • nell’ambito del contesto lavorativo;
  • all’ANAC;
  • mediante la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (divulgazione pubblica);
  • con denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Le novità previste dal d.lgs. sul whistleblowing.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.

Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il nuovo decreto di attuazione della c.d. direttiva whistleblowing, peraltro, interagisce con gli obblighi privacy dettati dal GDPR, in particolare riguardo il profilo dell’obbligo di riservatezza, del trattamento dei dati personali e della conservazione della documentazione relativa alle segnalazioni, e, sempre in tale ambito, indica un percorso di compliance GDPR.

Vengono inoltre individuate  nuove sanzioni che saranno applicate da ANAC sia al settore privato che al settore pubblico;

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l’ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e consultabili al seguente link.

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