La Carta Doganale del viaggiatore, da portare con sè in valigia

La Carta doganale del viaggiatore è un prontuario sintetico e di facile consultazione da portare con sé durante i viaggi di piacere e di lavoro che raccoglie le principali disposizioni doganali.

Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Carta disciplina sia i viaggi da e verso i Paesi extracomunitari sia quelli nell’ambito dell’Unione europea. Per questi ultimi, a seguito dell’entrata in vigore delle norme comunitarie che hanno previsto la creazione di uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali, non sussistono particolari limitazioni o formalità, ad eccezione di alcune categorie di prodotti come:

  • tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie.
  • mezzi di trasporto nuovi, per i quali è obbligatorio il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione;
  • beni culturali, per i quali è necessaria la documentazione che attesti la provenienza del bene;
  • animali di compagnia, che devono essere dotati di uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza.

È inoltre necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare presso gli uffici doganali, quando si trasportano valuta e titolial seguito, sia in ingresso sia in uscita dal territorio italiano, di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Diversamente è disposto, invece, per i viaggiatori che transitano in paesi non aderenti al trattato dell’Unione europea, per i quali sussistono diverse limitazioni. La Carta fornisce utili indicazioni anche per l’importazione ed esportazione di armi e beni culturali.

Quando si viaggia con videocamere e/o personal computer di elevato valore è conveniente portare la documentazione di possesso (ricevuta di acquisto o certificato di garanzia delle apparecchiature o bolletta d’importazione) in modo da poter dimostrare, in caso di controllo doganale, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia. In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.

I viaggiatori devono inoltre prestare attenzione alle disposizioni della Convenzione di Washington (cosiddetta CITES) che tutela le specie di fauna e

La Carta Doganale del viaggiatore

Utile per chi arriva, preziosa per chi parte

Le dogane sono una istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere. Oggi la politica doganale per i Paesi dell’Unione Europea non è più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ma vive ancora attraverso di essi, e con obiettivi di tutto rilievo: innanzitutto rendere più efficace e uniforme in tutti i Paesi membri l’accertamento dei tributi doganali; ma oltre a questo, garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, combattere il commercio dei prodotti contraffatti (nel caso del nostro Paese autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del made in Italy) e il traffico di specie protette e di sostanze illecite.

Tale attività ha il suo impatto anche nel campo dei controlli relativi ai viaggiatori in provenienza/partenza da/per l’estero. Ad essi è dedicata appunto questa “Carta doganale del viaggiatore”, che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate. L’obiettivo è quello di munire tutti coloro che attraversano gli spazi doganali di uno strumento di facile e immediata consultazione.

Divisa in due parti – viaggi da/verso Paesi extracomunitari e viaggi nell’ambito dell’Unione Europea – la Carta riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito.

 

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INTRODUZIONE

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I Paesi dell’Unione Europea

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INTRODUZIONE

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Oggetti e generi di consumo________________________________ Effetti personali del viaggiatore

Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi), portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-U.E., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia al viaggiatore di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

Importazione

Sono esenti dai diritti doganali i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente 300 € per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 € nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Se il valore del bene supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 € e dei 430 € si riduce a 150 € per i viaggiatori minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.
In attesa dei previsti adempimenti doganali, è possibile per il viaggiatore lasciare in custodia presso la dogana – per 90 giorni – oggetti o generi oltre il limite della “franchigia” (che saranno iscritti dall’Ufficio nell’apposito registro A/3Bis). Il mancato ritiro entro il predetto termine determina la dichiarazione dello stato di abbandono dei beni e la conseguente acquisizione degli stessi all’erario nazionale.

Tabella 1 Tabacchi, alcol e bevande alcoliche
Quantitativi ammessi per acquisti effettuati fuori dall’Unione Europea

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PRODOTTI DEL TABACCO :

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Sigarette 200 pezzi

oppure

Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno) 100 pezzi

oppure

Sigari 50 pezzi

oppure

Tabacco da fumo 250 gr.

ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE:

Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico
superiore a 22% vol. o alcol etilico non denaturato
con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol. 1 litro

oppure

Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico
non superiore a 22% vol. 2 litri

ALTRE BEVANDE ALCOLICHE:

Vino tranquillo 4 litri

Birra 16 litri

N.B.: I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella presente tabella.

 

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Esportazione

Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese non facente parte dell’Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.

I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

  • il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ai 154,94 euro (IVA inclusa);
  • la merce sia destinata all’uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
  • sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’UE;
  • l’uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale”;
  • la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto, quando l’uscita del viaggiatore dall’Unione Europea avviene da uno Stato Membro diverso dall’Italia.Le fatture tax free in Italia devono essere emesse in modalità elettronica e la loro validazione, presso i punti di uscita italiani,

avviene digitalmente attraverso il sistema OTELLO.

 

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Si precisa, al riguardo, che il viaggiatore, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’avvenuta acquisizione della stessa in OTELLO e che tutti i dati indicati in fattura siano corretti, in particolare il numero e la nazionalità del passaporto o di altro documento equipollente.

Sul portale dell’Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (OTELLO => Consultazione fatture online), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere esibita ogni qual volta richiesta dall’ufficio doganale.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea direttamente nel bagaglio al seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio estero del proprietario come, bagaglio “non accompagnato”.

In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell’IVA, l’ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

  • vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
  • il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;\

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

• sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d’imbarco (c.d. “through check-in”), una per il primo volo nazionale o unionale e l’altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari – Roma – New York oppure Milano – Francoforte – Tokio), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell’IVA, presso l’ufficio doganale nazionale sito nell’aeroporto di partenza (nell’esempio descritto Bari o Milano).

Esistono attualmente alcune società TAX FREE autorizzate (ai sensi del Testo unico bancario) ad effettuare il rimborso immediato dell’IVA, già al momento dell’uscita della merce dal territorio italiano (o unionale). Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare dell’IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

In ogni caso, il rimborso dell’IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Valuta ________________________________

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 €. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 €. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;
  • per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a 300 €.

    Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

  • immediatamente presso l’ufficio doganale, di una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 € e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra 10.000 € e 40.000 €, con un importo minimo di 200 €;
  • entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

    L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • importo eccedente superiore a 40.000 €;
  • fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti laconstatazione della violazione.

    La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.adm.gov.it).

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Animali

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Animali da compagnia

(Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell’animale e del proprietario e dovrà attestare che l’animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio. La vaccinazione antirabbica, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Qualora risulti che la situazione dell’animale non soddisfa i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena.

Altri animali

Gli esemplari di uccelli a seguito del viaggiatore, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati (Posto di

 

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Ispezione Frontaliera PIF); l’arrivo deve essere notificato con 48 ore di anticipo ed è prevista la visita veterinaria in ingresso.

L’importazione di altri animali – ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species – Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) – è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia di richiedere all’Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti.

Il certificato sanitario adottato dall’Italia è presente nel sito del Ministero della salute nella sezione dedicata.

Prodotti di origine animale e vegetale

Importazione

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l’importazione da Paesi terzi (con l’esclusione di Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) – a prescindere dal loro quantitativo totale – che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all’Ufficio delle Dogane, dovrà recarsi all’Ufficio di controllo veterinario, denominato PIF, per i controlli richiesti.

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Sulla base delle novità introdotte dal Regolamento (CE) 206/2009, le principali deroghe riguardano le importazioni di:

  • piccole quantità di carne e latte e prodotti lattiero caseari fino ad un massimo di 10 kg provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall’Islanda;
  • latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali (anche per animali da compagnia) necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia e dall’Islanda, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi;
  • piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato e non superi il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite;
  • alcuni prodotti esentati, quali, ad esempio, pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumatore finale.Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati.

    I passeggeri che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci delle specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.

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Gli alimenti di origine animale diversi da carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero caseari possono essere introdotti, purché autorizzati, senza essere presentati al controllo veterinario, nei limiti di 1 kg.

Il caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 125 gr. per viaggiatore. Oltre tale limite, l’importazione è ammessa se scortata da certificato CITES da sottoporre al momento dell’importazione all’Ufficio della Guardia di Finanza, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi il limite previsto per i prodotti ittici, individuato in 20 kg.

Per i prodotti vegetali, freschi o secchi, la normativa in vigore stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell’iscrizione al registro dei produttori, l’importazione di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto.

 

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Specie protette

(Flora, fauna e prodotti derivati)________________________________

Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione per scopi commerciali di alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

 

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Avorio, pellicce e corallo

Importazione

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

  • zanne di elefante ed oggetti di avorio;
  • diversi tipi di corallo;
  • articoli in pelle di rettile;
  • confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
  • legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.Prodotti di origine animale

    Esportazione

    Il viaggiatore che voglia recarsi all’estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi a un Ufficio della Guardia di Finanza per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

    Sanzioni

    L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 € a 9.296 €.

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dalla Guardia di Finanza, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Carabinieri – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e Guardia di Finanza).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.adm.gov.it), che riporta la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

Beni culturali _______________________________

Importazione

Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.

L’interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all’Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta importazione. Il carattere di opera d’arte, invece, viene accertato dall’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Esportazione (temporanea o definitiva)

Per l’esportazione di beni culturali indicati nell’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d‘antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall’Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali unitamente all’attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.

Invece, per l’esportazione di beni culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà rivolgersi al competente Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per richiedere l’autorizzazione nazionale all’esportazione – il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea – da presentare in dogana.

È libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. L’interessato ha l’onere di comprovare al competente Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali la prova della sussistenza di tali presupposti, mediante il rilascio di apposita autocertificazione che, munita del timbro di detto Ufficio in segno di avvenuta presentazione, sarà presentata all’Ufficio doganale all’atto dell’uscita dal territorio nazionale. Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

 

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Nel caso di strumenti musicali, valgono anche le disposizioni della normativa CITES in caso di oggetti prodotti o contenenti esemplari inclusi nella Convenzione di Washington.

Armi _______________________________

In base alle norme di pubblica sicurezza è
impedito l’ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.

Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura.

Medicinali _______________________________

Per tutte le categorie di farmaci che vengono
importate a seguito del viaggiatore, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi ormai consueta, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l’esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.

 

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Merci contraffatte_______________________________

I viaggiatori non possono introdurre o esportare nel/dal territorio nazionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice Penale.

Ogni viaggiatore è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all’estero non violino diritti di proprietà intellettuale.

Controlli dei bagagli nei

viaggi aerei _______________________________In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l’aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria. Nel caso di trasbordo su altro aereo prima dell’uscita dalla U.E., i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l’aeroporto di transito.

In arrivo

I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo. Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all’aeroporto di arrivo di quest’ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l’esenzione.

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VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Pagamenti in dogana

Dal 6 maggio 2015 è attivo il servizio di riscossione che consente di effettuare i pagamenti in dogana con carta elettronica (Pago Bancomat, Maestro, Visa e Mastercard).

A partire dal 1° gennaio 2016, il servizio è assicurato presso tutti gli Uffici doganali.

Il pagamento non comporta l’applicazione di commissioni fino al limite di € 5.164,00, dovute invece, oltre tale soglia, nelle seguenti misure: 0,61% per i versamenti effettuati con pago bancomat, 0,81% per le carte del circuito MAESTRO, 1,22% per VISA/Mastercard Retail e 1,73% per VISA/Mastercard business.

VIAGGI DA / VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

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Oggetti e generi di consumo

________________________________

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri
dell’Unione Europea sono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali.

Quindi, i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea, possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati.

Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l’attività commerciale svolta dal detentore, detti beni potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali.

In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

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PRODOTTI DEL TABACCO :

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Sigarette

oppure

800 pezzi*

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Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)

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400 pezzi

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oppure

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Sigari

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200 pezzi

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oppure

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Tabacco da fumo

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1 Kg.

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*“N.B. Per le provenienze da Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, la limitazione è ridotta a 300 pezzi”.

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

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ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE:

Alcol o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%

10 litri

Alcol o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22%

20 litri

Vino

90 litri

di cui 60 litri di vino spumante

Birra

110 litri

Valuta ________________________________

Il trasporto al seguito di denaro contante o di
valori assimilati è libero per importi
complessivi inferiori a 10.000 €. È invece
necessario compilare una dichiarazione, da
sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 €. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso i paesi UE. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 30% di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’importo eccedente il limite;
  • per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 – il sequestro amministrativo nella misura del 50% di tale eccedenza e l’applicazione di 

VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’importo eccedente il limite.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto presso l’Ufficio doganale di controllo, è applicata con un importo minimo pari a 300€.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al beneficio dell’oblazione che consente l’estinzione dell’illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

  • immediatamente presso l’ufficio doganale, di una somma pari al 5% dell’importo eccedente il limite fissato, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 € e pari al 15% dell’eccedenza se compresa tra 10.000 € e 40.000 €, con un importo minimo di 200 €;
  • entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.Con l’ammissione al beneficio dell’oblazione, con pagamento immediato presso l’Ufficio doganale della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

    L’accesso al beneficio dell’oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

• importo eccedente superiore a 40.000 €;

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

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• fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia

Animali

________________________________

Animali da compagnia

(Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l’introduzione in Italia a seguito del viaggiatore di tali animali, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell’Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell’animale – tatuaggio o microchip – e del proprietario, dovrà contenere l’attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Finlandia e Regno Unito, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per echinococco multiocularis.

Qualora dai controlli risulti che la situazione dell’animale non soddisfi i requisiti richiesti, l’autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l’animale al Paese di origine ovvero disporne l’isolamento in quarantena.

 

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

Altri animali

Per altri animali (ad esempio uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri) fatte salve le norme CITES, ogni Stato membro stabilisce le condizioni per l’ingresso di animali diversi da cani, gatti e furetti. Per l’introduzione dai Paesi membri in Italia non è previsto alcun certificato.

Specie protette

(Flora, fauna e prodotti derivati)________________________________

Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa.

Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, prova della legale acquisizione dell’esemplare (permesso di esportazione o altra documentazione).

Sono assolutamente vietate le introduzioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

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Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione a scopo commerciale per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

Avorio, pellicce e corallo

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

  • zanne di elefante ed oggetti di avorio;
  • alcuni tipi di corallo;
  • articoli in pelle di rettile;
  • confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
  • legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.Sanzioni

    L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 € a 9.296 €.

     

VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dalla Guardia di Finanza, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Carabinieri – Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, Guardia di Finanza).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.adm.gov.it), che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

Beni culturali_______________________________

Introduzione in Italia

Il viaggiatore in arrivo da un Paese
comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.

Non occorre certificazione, invece, per l’introduzione in Italia di opere d’arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

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viventi. L’interessato può richiedere agli Uffici Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta spedizione.

Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)

Per l’uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà richiedere all’Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio di un’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione ovvero di circolazione temporanea.

Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione accompagnata da fotografie e munita del timbro del suddetto Ministero, con la quale il proprietario ha l’onere di comprovare la sussistenza di tali presupposti.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Armi _______________________________

In base alle norme di pubblica sicurezza è
impedito l’ingresso sul territorio nazionale di
qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o
arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.

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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

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Mezzi di trasporto_______________________________

In caso di acquisto di mezzi di trasporto
nuovi è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione anche se il venditore, l’acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.

Un mezzo di trasporto si considera nuovo, sotto il profilo fiscale, quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. a)  veicolo con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
    • abbia percorso meno di seimila chilometri;
    • sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell’iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
  2. b)  imbarcazione di lunghezza superiore a 7,5 metri
    • abbia navigato meno di cento ore;
    • sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell’iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
  3. c)  aeromobile con peso totale superiore a 1.555 Kg
    • abbia volato per meno di quaranta ore;
    • sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o
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VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

page32image42882288page32image42885184page32image42885392

dell’iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente.

In caso di acquisto di mezzi di trasporto usati, nell’accezione fiscale del termine, il privato consumatore dovrà pagare l’IVA del Paese del venditore, quando quest’ultimo è un soggetto d’imposta nel proprio Paese U.E., mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

Se l’acquisto dei mezzi di trasporto, nuovi o usati, viene effettuato da soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, tali soggetti sono tenuti all’assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (D.L. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (D.L. n. 16/93), ferma restando l’eventuale applicazione da parte del cedente comunitario del particolare regime del margine, in caso di mezzi di trasporto usati.

Attenzione: per gli adempimenti concernenti l’immatricolazione o l’iscrizione dei mezzi di trasporto, si consiglia di acquisire le necessarie informazioni presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali aeroporti *

Ancona – R. Sanzio

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(+39) 071.200157

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Bergamo – Orio al Serio

PIF

(+39) 0350.862289

Bologna – G. Marconi

PIF

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(+39) 051.3783390

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Caselle (TO) – S. Pertini

PIF

(+39) 011.5676874

Catania – Fontanarossa

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(+39) 095.348625

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Firenze – A. Vespucci

(+39) 055.3061629

Fiumicino (Roma) – L. Da Vinci

PIF

(+39) 06.65954343

Genova – C. Colombo

PIF

(+39) 010.6015248

Malpensa – Aeroporto Malpensa

PIF

(+39) 033.21822111

Milano – Linate

PIF

(+39) 02.45389111

Napoli – Capodichino

(+39) 081.7896268

Palermo – Falcone e Borsellino

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(+39) 091.7020249

Pisa – G. Galilei

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(+39) 055.7366892

Reggio Calabria – Aeroporto dello Stretto

(+39) 0965.644538

Rimini – Miramare

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(+39) 051.3783583

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Venezia – Marco Polo

PIF

(+39) 041.8773600

Verona – Catullo

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(+39) 045.8095774

 

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CONTATTI

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Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti *

Ancona

PIF

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(+39) 071.9944355

Cagliari

PIF

(+39) 070.7591897

Civitavecchia

PIF

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(+39) 0766.5081201

Genova

PIF

(+39) 010.2751208

Napoli

PIF

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(+39) 081.19334738

Palermo

PIF

(+39) 091.6071745

Venezia

PIF

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(+39) 041.8773438

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*dati aggiornati a giugno 2019

PIF: Posto di Ispezione Frontaliera (Ufficio di controllo veterinario)

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CONTATTI

Paesi dell’Area Schengen

L’Accordo di Schengen ha abolito i controlli sistematici alle frontiere, permettendo il libero movimento delle persone e incentivando lo sviluppo del mercato interno.

L’Area Schengen comprende attualmente 22 Stati membri UE – Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, – e quattro paesi associati al di fuori dell’UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Ogni stato sottoscrittore dell’accordo può sospendere l’uso del trattato per un limitato periodo e per specifici motivi.

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Paesi Schengen

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Paesi UE non Schengen

 

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PAESI ZONA EURO

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Paesi zona Euro

L’Euro è stato adottato dai seguenti 19 Paesi dell’Unione Europea:

Austria Belgio Cipro Estonia Finlandia

Francia Germania Grecia Irlanda Italia

Lettonia Lituania Lussemburgo Malta

Paesi Bassi

Portogallo Slovacchia Slovenia Spagna

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Paesi Euro

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Paesi UE che non hanno adottato l’Euro

 

Paesi Zona EURO

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La Carta doganale del viaggiatore è uno strumento di facile e pronta consultazione per conoscere le principali disposizioni doganali e aiutare i viaggiatori a predisporre in anticipo gli

eventuali documenti necessari

Carta

doganale del

viaggiatore

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Edizione Giugno 2019
A cura dell’Agenzia Dogane e Monopoli
Per ulteriori informazioni consultate il sito: www.adm.gov.it

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