La sicurezza nel pubblico spettacolo – FOCUS n.2

LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO E DI AGIBILITA’ E LE RESPONSABILITA’ DERIVANTI

di Avv. Tommaso Rossi

Le autorizzazioni o licenze necessarie per l’esercizio dei PUBBLICI SPETTACOLI:

  1. AUTORIZZAZIONI D’ESERCIZIO (artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.-R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
  2. AUTORIZZAZIONI D’AGIBILITA’ O IDONEITA’ DEI LUOGHI (art. 80 T.U.L.P.S.)

 

1. AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO:

ART. 68 T.U.L.P.S.: Senza licenza del COMUNE non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (“S.C.I.A.” ex d.lgs. 222/2016) presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

 ART. 69 T.U.L.P.S.: Senza licenza del COMUNE è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità ovvero dare audizioni all’aperto.

Anche in questo caso, e alle medesime condizioni dell’art. 68 basta presentare la c.d.“S.C.I.A.” ex d.lgs. 222/2016 al SUAP del Comune.

 

2. AUTORIZZAZIONI DI AGIBILITA’ O IDONEITA’ DEI LUOGHI :  LICENZA DI AGIBILITA’

art. 80 T.U.L.P.S.:L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Art. 9 T.U.L.P.S.: Una volta ottenuta la licenza, il titolare ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni di legge e le prescrizioni che impartite dall’autorità di P.S.

Art. 71 T.U.L.P.S.: Le licenze e le SCIA sono valide solo per il locale e il tempo in esse indicati.

 

La violazione delle norme dell’art. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. fa derivare responsabilità riconducibili agli att. 666 e 681 c.p.

Art. 666 c.p.- Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (DEPENALIZZATO)

Punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.549 chiunque  dà spettacoli e trattenimenti  senza la licenza  di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. 

– Se invece la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è compresa tra euro 413 ed euro 2.478.

  • Secondo la giurisprudenza prevalente, la norma è applicabile esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano  effettivamente  curato l’organizzazione dello spettacolo e che gestiscano l’esercizio, a prescindere dall’intestazione della licenza di esercizio ( Cass. Pen., sent. n.13541/98); altre pronunce invece hanno sancito la responsabilità solidale del gestore/organizzatore e del proprietario.
  • L’illecito amministrativo in parola si consuma nel momento e nel luogo in cui viene dato lo spettacolo. La relativa pubblicizzazione non ha valore di per sé ove ad essa non segua la realizzazione dello spettacolo.
  • Trattasi di un illecito di natura permanente, perdurando la sua consumazione fino alla cessazione dello spettacolo, posto a tutela dell’ordine pubblico  e della  tranquillità pubblica.

Art. 681 c.p.- Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento 

– Il reato di apertura abusiva punisce con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda non inferiore ad euro 103 chiunque apre o tiene aperto un locale di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità poste a tutela dell’incolumità pubblica  (e quindi, in primis, senza la licenza di cui all’art. 80 T.U.L.P.S.).

  • Tale disposizione è un esempio di norma penale in bianco, rinviando -a integrazione della fattispecie – alle specifiche prescrizioni dell’autorità.
  • Ne rispondono sia proprietario che il gestore del locale, nonché chi, anche occasionalmente e solo per una volta abbia tenuto aperto un locale per pubblici spettacoli senza le licenze prescritte per la pubblica incolumità.
  • E’ previsto il SEQUESTRO del locale.
  • Il reato è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto la prescritta licenza nella quale le prescrizioni a tutela della pubblica incolumità avrebbero dovuto essere contenute. 
  • Rientrano fra le “prescrizioni dell’autorità”, i pareri espressi dall’apposita Commissione Tecnica di Vigilanza prevista dall’art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., quando siano recepiti nel provvedimento autorizzatorio rilasciato ai sensi dell’art. 80 del medesimo t.u.
  • Sussiste il reato di cui all’art. 681 c.p. allorché venga esercitata un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un’associazione privata (nella specie come una palestra) ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico (nella fattispecie una serata danzante a pagamento).

 

…CONTINUA…..

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