Non è necessaria l’esplicitazione delle ragioni di ritenuta affidabilità di un Operatore economico in caso di intervenuta risoluzione di un diverso contratto

di Avv. TOMMASO ROSSI (articolo già pubblicato su “L’amministrativista- il Portale sugli appalti e i contratti pubblici” della Giuffrè)

Il caso. La vicenda alla base del pronuncia de qua trae origine dal ricorso proposto da una Società  seconda classificata nell’ambito di una gara di appalto di servizi disposta da Invitalia, cui la contronteressata risultata vincitrice proponeva ricorso incidentale che veniva accolto preliminarmente.

Per quanto qui di interesse, le censure del ricorrente si concentravano sulla mancata esplicitazione delle ragioni alla base del giudizio di affidabilità ex art. 80 co. 5 d.lgs. 50/2016, compiuto dalla stazione appaltante sul RTI controinteressato risultato poi vincitore della procedura, nonostante avesse subito un provvedimento di risoluzione contrattuale.

Il Tar ha ritenuto infondato tale motivo, ribadendo che non sussiste un onere di motivazione da parte della Stazione Appaltante, circa le ragioni alla base del giudizio discrezionale sull’affidabilità di un concorrente, essendo sufficiente una motivazione implicita o per fatti concludenti consistente nell’ammissione dell’OE alla gara.

La valutazione effettuata da parte della P.A. sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico, in sede di verifica amministrativa dei primi concorrenti classificati, con la richiesta ex art. 83 co. 9 d.lgs. 50/2016 di ogni documentazione relativa alle circostanze indicate dal partecipante, ha assolto pienamente l’onere di procedere ad una valutazione in tal senso.

Tale decisione si pone sul solco dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non rileva la mancanza dell’esplicitazione delle ragioni di giudizio positivo da parte della Stazione Appaltante, potendo risultare il convincimento anche meramente dall’ammissione dell’impresa, purché si accerti che l’Amministrazione abbia acquisito tutti i dati utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale (così, Cons. Stato, sez.V, 18 marzo 2021, n. 2350).

Solo il provvedimento di esclusione, al contrario, richiede l’onere per la P.A. di esplicita indicazione delle ragioni.

Tale regola subisce un’eccezione solo nel caso in cui “la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile”, situazione ritenuta ad esempio quella di una precedente risoluzione contrattuale avente ad oggetto il medesimo contratto. Di tale avviso anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez.V, 19 febbraio 2021, n. 1500).

In conclusione, si può affermare che la Stazione Appaltante, che non ritiene incidente sulla moralità professionale di un operatore una pregressa vicenda professionale negativa, dichiarata in sede di domanda di partecipazione, non è tenuta a darne esplicita ed analitica enunciazione dei motivi, come invece accade nel caso di  provvedimento di esclusione, salvo i casi limite in cui si valuti egualmente come affidabile un Operatore economico che abbia subìto una risoluzione contrattuale avente ad oggetto il medesimo contratto o altre situazioni di “pregnanza eccezionale”.

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