Il fatturato in servizio analogo quale indice di capacità tecnica ed esperienziale dell’operatore economico

di AVV. TOMMASO ROSSI

Commento a Consiglio di Stato, Sez. Quinta, sentenza n. 2048/2021 del 10/3/2021 (Articolo già pubblicato su L’Amministrativista- Il portale sugli appalti e i contratti pubblici)

Normalmente la richiesta da parte della lex specialis di gara di un determinato volume di fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto attiene alla verifica dei requisiti di solidità economica dell’impresa, come lascerebbe presumere l’art. 83 co.4 lett. a) d.lgs.50/2016. La Stazione appaltante può, però, indicare tale requisito quale indicatore di capacità tecnica e professionale, qualora lo stesso- secondo il dettato dell’art. 83 co. 6 d.lgs. 50/2016- sia diretto a far emergere che l’operatore economico possieda risorse umane e tecniche ed esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard qualitativo. In tal caso non è sufficiente la formale indicazione nel bando di gara del fatturato specifico come requisito di capacità tecnico-professionale, ma occorre che ciò sia accompagnato dalla richiesta di dimostrazione del possesso di risorse umane e tecniche e della esperienza necessaria per eseguire la prestazione.

Il caso. La vicenda trae origine dall’appello proposto da un operatore economico, risultato originariamente vincitore di una gara di appalto di servizi, contro la sentenza del TAR Calabria, cui era ricorso, con successo, l’operatore economico risultato sconfitto.

In particolare le censure dell’appellante alla sentenza di primo grado ruotavano attorno ai requisiti che deve avere il contratto di avvalimento laddove esso riguardi i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso, ha puntualizzato che la richiesta di un determinato volume di fatturato nel settore di attività oggetto della gara è normalmente afferente alla solidità economica dell’impresa, dunque un requisito economico-finanziario come si desume dall’art. 83 co. 4 lett. a) d.lgs. 50/2016. Tuttavia la stazione appaltante può considerare il volume del fatturato in servizi analoghi quale indice di capacità tecnica, qualora sia diretto ad accertare che la capacità di produrre ricavi nel settore sia derivante da una dotazione di risorse aziendali e di esperienza rilevante sul piano della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, tali da garantire alla S.A. un elevato standard di qualità nell’esecuzione dello stesso (di questo avviso, ex multiis, Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066; Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396).

In tale caso, allo scopo, non è sufficiente la formale qualificazione nel bando di gara del fatturato specifico in servizi analoghi come requisito di capacità tecnico-professionale, ma a ciò si deve accompagnare la richiesta di dimostrazione del possesso di risorse umane e tecniche e, più in generale, dell’esperienza necessaria ad eseguire la prestazione, con le modalità dell’allegato XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016.

Tale interpretazione si pone sul solco di un’altra recente pronuncia della medesima sezione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436).

In conclusione, nel fissare il principio sopra esposto, il Consiglio di Stato ha di conseguenza e logicamente affermato che, se la lex specialis riferisce il fatturato specifico alla dimostrazione di capacità tecnica ed esperienziale dell’operatore, l’avvalimento di tale requisito non può che considerarsi di tipo “tecnico-professionale”, con relativa indicazione a pena di inammissibilità dei mezzi aziendali messi e disposizione, non potendo al contrario essere qualificato come “avvalimento di garanzia”, destinato a fornire unicamente risorse di carattere economico- finanziario.

Come già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le capacità tecniche e professionali rilevanti come criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare per l’espletamento del servizio, ma anche il possesso dell’esperienza. Entrambi gli elementi, infatti, sono garanzia per la stazione appaltante dell’esecuzione dell’appalto con un adeguato standard di qualità secondo la lettera dell’art.. 83 co. 6 d.lgs. 50/2016 (cosi, Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2018, n. 4396).

Un pensiero su “Il fatturato in servizio analogo quale indice di capacità tecnica ed esperienziale dell’operatore economico

  1. Il CCNL di settore vuole vi sia il c. d. Cambio appalto cioè l’assorbimento del personale della ditta uscente per garantirne l’occupazione e la conservazione della professionalita . Se è pur vero che lo uscente può non cederlo è altresì vero che i sindacati quando il numero dei lavoratori è eievato faranno il casino per fare il passaggio senza dire che gli stessi lavoratori passeranno sia pure singolarmente sia perché magari appare evidente che luscente non ha capacità di utilizzo del personale, sia per non perdere la professionalità
    acquisita.dunque è pensabile che non sia necessario avere tutto il Personale necessario per la partecipazione. Ciò anche tenuto della responsabilità che con la partecipazione si assume.

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