Reato di rave: dal decreto-legge alla sua conversione

di Avv. ISABELLA MUNAFO’

A seguito del maxi raduno non autorizzato in un capannone abbandonato alla periferia di Modena, il Consiglio dei Ministri, il 31 ottobre 2022, approvava, a due giorni dall’inizio del rave-party e ancor prima dello sgombero forzato dello spazio occupato, il D.L. 162/2022 che tra le altre misure (vaccinazioni anti SARS-COV-2 e benefici penitenziari) ne recava di urgenti in materia di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Il 30 dicembre 2022, il decreto-legge è stato convertito in legge (L. 199/2022) introducendo nel Codice penale un nuovo articolo, il 633 bis, rubricato “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”. Un reato che, nella formulazione originaria prevista dal decreto-legge, è stato oggetto di aspri dibattiti che hanno portato a numerosi emendamenti.

Da subito, è stato obbiettato l’utilizzo improprio del decreto-legge per introdurre il delitto in oggetto. Di fatti, l’art 77 comma 2 Cost. permette al Governo di adottare decreti-legge solamente “in casi straordinari di necessità e di urgenza”, requisito che, in ordine ai rave-party, non sussiste. Pertanto, l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a prevenire e contrastare grandi raduni musicali non autorizzati, i quali non rappresentano un fatto emergenziale nel nostro Paese, sarebbe dovuta avvenire con strumenti di legislazione ordinaria, difettando l’esigenza impellente di provvedere propria della decretazione d’urgenza.

Nello specifico, per quanto concerne la nuova fattispecie criminosa, la principale critica mossa riguardava la violazione di uno dei principi fondamentali del diritto penale, il principio di determinatezza e tipicità, che impone al legislatore di descrivere la condotta sanzionata in modo puntuale e univoco al fine di rispettare il principio di legalità.

L’art. 5 del decreto-legge disponeva l’introduzione dell’art. 434 bis c.p. rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”: “L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.”.

Appare evidente che la norma descrive la fattispecie di reato in modo vago e inesatto, senza fare un chiaro riferimento ai rave-party. Questa formulazione rischiava di far rientrare nell’alveo della disposizione differenti tipi di raduni con più di cinquanta persone, quali le occupazioni studentesche o le manifestazioni di lavoratori, che nulla hanno a che vedere con ciò che il legislatore intendeva sanzionare.

Tale criticità è stata superata con l’emendamento che ha portato alla creazione di una fattispecie di reato di pericolo concreto a dolo specifico.

L’elemento soggettivo del nuovo art. 633 bis c.p. circoscrive l’ambito applicativo del delitto subordinandone la consumazione al perseguimento del “fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” nel rispetto del principio di determinatezza e scongiurando, così, interpretazioni eccessivamente estensive.

Inoltre, nella formulazione definitiva, ai fini della consumazione del reato è necessario “un pericolo concreto per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento”. Non sarà, quindi, più sufficiente che dal raduno derivi un possibile “pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Pertanto, l’emendamento ha mantenuto la struttura del reato di pericolo che anticipa la soglia di punibilità trasformandolo, però, in un reato di pericolo concreto. Di conseguenza, il giudice è tenuto ad accertare che i beni tutelati (salute pubblica e incolumità pubblica) vengano effettivamente messi a rischio dalla condotta dell’agente a causa dell’inosservanza delle norme specificate nella disposizione.

Altra modifica apportata dalla legge di conversione è la collocazione del reato nel Codice penale. Il decreto-legge prevedeva che la fattispecie rientrasse tra i delitti contro l’incolumità pubblica all’art. 434 bis c.p. La L. 199/2022 dispone, invece, che il reato sia disciplinato dall’art. 633 bis c.p., successivo al più coerente reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. tra i reati contro il patrimonio.

L’art. 5 D.L. 162/2022 puniva non solo organizzatori e promotori, ma anche i partecipanti ai raduni illegali con sanzioni più gravi per i primi e diminuite per i secondi. La pena prevista per organizzatori e promotori era (ed è rimasta nella legge) da tre a sei anni di reclusione e la multa da euro 1.000 a euro 10.000. La cornice edittale risulta quindi ancora elevata, tale addirittura da consentire intercettazioni che, ai sensi dell’art. 266 c.p.p., possono essere disposte, oltre che per un elenco di reati specifici, anche per reati la cui pena edittale massima sia superiore a cinque anni di reclusione.

Secondo l’opinione di molti, le pene appaiono sproporzionate rispetto ad altre fattispecie di reato punite meno severamente (omicidio colposo, percosse, lesioni colpose, minacce, stalking) e risultano più elevate rispetto a quelle previste dagli altri Stati europei.

Ciò nonostante, il nuovo art. 633 bis c.p. ha mantenuto la medesima cornice edittale del decreto-legge, senza però punire più i partecipanti, punibili tuttavia ai sensi dell’art. 633 c.p. del reato di invasione di terreni o edifici che prevede la reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2.064 se il fatto è commesso da più di cinque persone.

È stata, altresì, confermata la confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

Ma scompaiono dalla nuova disposizione sia il “numero di persone superiore a cinquanta”, sia il largamente contestato comma 2 dell’art. 5 D.L. 162/2022 che, attraverso il richiamo al codice antimafia e alle misure di prevenzione, rendeva possibile l’applicazione della misura di prevenzione personale da parte dell’autorità giudiziaria.

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