Violenza sessuale, Garante stop alla diffusione di troppi dettagli

VIETATA LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CHE, ANCHE INDIRETTAMENTE, RENDONO IDENTIFICABILE LA VITTIMA

I media non devono diffondere informazioni che possono rendere identificabile, anche in via indiretta, una vittima di violenza sessuale. La pubblicazione di tali informazioni è contraria alla normativa sulla protezione dei dati personali e al Codice penale, che accordano una particolare tutela alle vittime di questo tipo di reati.

I principi sono stati ribaditi dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha vietato [doc. web nn. 9065807, 90658009065782, 9065793, 9065775] ad alcune testate a carattere nazionale, anche televisive, ogni ulteriore diffusione di informazioni in grado di rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima di una violenza sessuale avvenuta nel mese di luglio in una città dell’Emilia Romagna. La misura riguarda anche la pubblicazione on line e l’archivio storico e  si estende ad altri articoli e video eventualmente presenti in siti web delle medesime testate.

Articoli pubblicati on line e servizi televisivi diffusi anche nei tg riportavano, infatti, una molteplicità di dettagli tra i quali la nazionalità della donna, le foto, le riprese e la denominazione dell’esercizio commerciale dove lavorava e dove è avvenuta la violenza.

La decisione dell’Autorità  segue un primo provvedimento di “blocco” disposto in via d’urgenza a luglio.

Nel disporre il divieto il Garante ha ritenuto che –  come prevedeva il Codice e tuttora dispone il  nuovo testo introdotto dal decreto legislativo 101/2018 – in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali a fini giornalistici restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà delle persone e, nello  specifico, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a  fatti di interesse pubblico. Limite  che deve essere interpretato con particolare rigore in caso di  notizie che riguardano vittime di violenza sessuale alle quali l’ordinamento accorda, anche in sede penale, una particolare forma di tutela. La diffusione di informazioni che rendono identificabile la vittima risulta in contrasto anche con le esigenze di tutela della dignità della persona offesa, riconosciuta dal Codice deontologico dei giornalisti.

Il Garante ha ricordato che in caso di inosservanza del divieto, il titolare del trattamento, in questo caso l’editore, può incorrere anche  nelle nuove sanzioni amministrative introdotte  dal Regolamento europeo.

Copia del provvedimento è stata inviata al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti per l’inoltro ai Consigli regionali interessati per le valutazioni di competenza.

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