‘Biologico’, dall’UE nuovo regolamento che disciplina la materia: analisi e novità

di AVV. TOMMASO ROSSI

Finalmente è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE, reg. UE 2018/848,  relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Va detto anzitutto che il regolamento, composto da 61 articoli e VI allegati, si applicherà dal 1 gennaio 2021, data entro cui (in teoria) dovranno essere approvati anche gli allegati tecnici ancora mancanti.

Iniziamo ad analizzare il regolamento.

Anzitutto va definito l’ambito di applicazione. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicol­tura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.

Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

 

Proviamo a definire il “biologico”. In questo ci aiuta il nuovo regolamento, che definisce la produzione biologica  un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provve­dendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC (Politica Agricola Comune dell’UE), facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso.

Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti.

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COESISTENZA DI “BIOLOGICO” E AGRICOLTURA TRADIZIONALE ALL’INTERNO DELLA STESSA AZIENDA. Il rischio di non conformità alle norme di produzione biologica è considerato più elevato nelle aziende agricole che includono unità che non sono gestite secondo tali norme. Pertanto, dopo un adeguato periodo di conversione,tutte le aziende agricole dell’Unione che intendano passare alla produzione biologica dovrebbero essere interamente gestite sotto tutti i profili in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Ciononostante, le aziende che includono sia unità gestite secondo norme di produzione biologica sia unità gestite secondo norme di produzione non biologica dovrebbero essere ammesse a determinate condizioni, tra cui, in particolare, quella di una chiara ed effettiva separazione tra le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica e tra i prodotti ottenuti da tali unità. A norma dell’art. 9 un’azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica:

a) per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte;
b) per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.

Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione. Nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell’ultima parte dell’area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni. In tali casi: a)  l’agricoltore informa l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo dell’inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo; b)  a raccolto ultimato, l’agricoltore comunica all’autorità competente o, se del caso, all’autorità di controllo o all’organi­smo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti; c)  il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo dopo l’avvio del piano di conversione.

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OGM E DERIVATI NEL BIOLOGICO. L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi gene­ticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.

L’art. 11 discipplina il Divieto di uso di OGM.

Gli OGM,i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o ne imangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta di un prodotto che sia stata apposta o fornita ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su qualsiasi altro documento di accompagnamento fornito ai sensi di tali atti.

Gli operatori possono presupporre che non si sia fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM nella produzione di alimenti o mangimi acquistati se tali prodotti non sono corredati di un’etichetta apposta o fornita o non sono accompagnati da un documento fornito ai sensi degli atti giuridici di cui al paragrafo 2, a meno che detti operatori non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con tali atti.

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PRODOTTI FITOSANITARI IN PRODUZIONI BIOLOGICHE. Secondo i dettami del Regolamento, l’uso di prodotti fitosanitari dovrebbe essere fortemente limitato. La preferenza dovrebbe essere riservata a misure che impediscano eventuali danni causati da organismi nocivi ed erbe infestanti grazie a tecniche che non com­portino l’uso di prodotti fitosanitari, come ad esempio la rotazione delle colture. La presenza di organismi nocivi ed erbe infestanti dovrebbe essere monitorata per decidere se un intervento sia economicamente ed ecologicamente giustificato. Tuttavia, l’uso di determinati prodotti fitosanitari dovrebbe essere autorizzato se tali tecniche non garantiscono una protezione adeguata e solo a condizione che tali prodotti siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dopo essere stati valutati e ritenuti compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica, anche quando tali prodotti siano stati autorizzati a condizioni di utilizzo restrittive, e conseguentemente autorizzati a norma del presente regolamento.

L’uso nella produzione biologica dei seguenti prodotti e sostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è consentito, a condizione che essi siano autorizzati ai sensi di tale regolamento:

a) fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari; b) coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari.

Nella produzione biologica è consentito l’uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.

Viene introdotta una soglia di Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica,  che di certo non autorizza l’uso di tali prodotti nel biologico, ma fissa dei paletti uniformi utili soprattutto ai produttori del biologico quando vengono sottoposti a controlli.  Sopra la soglia di 0,01 ppm –1 grammo di fitofarmaci su 100 tonnellate di prodotto – la certificazione ‘bio’ non viene rilasciata dall’ODC, anche se non vi  sia stata alcuna colpa o volontà dell’agritcoltore nell’utilizzo del prodotto. Sotto tale soglia invece, l’Organismo di controllo (ODC) deve accertare in maniera analitica se la contaminazione sia stata accidentale o sia stata fatta volontariamente dell’agricoltore che vuole fregiarsi del titolo di “biologico”.

Il Glifosate (su cui in passato abbiamo già scritto) , secondo il monitoraggio sui pesticidi nelle acque pubblicato dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale( ISPRA) rappresenta il fitofarmaco a più alto numero di concentrazione nei fiumi italiani- presente in quasi il 50% dei campioni delle acque superficiali- tra le 260 classi di fitofarmaci superiori ai limiti prescritti. Ricordiamo che il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA aveva dichiarato circa un anno fa il glifosato non cancerogeno, confermando le conclusioni a cui era giunta l’EFSA (European Food Safety Authority) a novembre 2015 e contraddicendo invece la posizione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che aveva classificato  il glifosato come “probabile cancerogeno”. Il fatto che secondo l’ECHA non vi sarebbero prove scientifiche attualmente in grado di soddisfare i criteri per classificare il glifosato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione non equivale a dire con certezza che lo stesso sia innocuo per la salute delle persone oltre che per l’ambiente. La tossicità della sostanza è fuori discussione, e in base al principio di precauzione a cui dovrebbe uniformarsi in materia ambientale e di salute l’Unione Europea, bisognerebbe auspicare misure maggiormente idonee a tutelare salute delle persone e ambiente indipendentemente dalla certezza scientifica della cancerogenicità di una sostanza.

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ANIMALI BIOLOGICI.  Gli animali biologici non sono sempre disponibili in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze degli agricoltori che intendono costituire un patrimonio zootecnico per la prima volta oppure accrescere o rinnovare il loro bestiame. Secondo i considerata del Regolamento, dovrebbe essere quindi possibile, a determinate condizioni, introdurre animali allevati in modo non biologico in un’unità di produzione biologica. E’ questa una scelta quantomeno discutibile,che va a consentire un concetto di allevamento “semi biologico” su cui nutrire parecchi dubbi.

Gli animali dovrebbero essere alimentati con materie prime per mangimi ottenute conformemente alle norme di produzione biologica, provenienti di preferenza dall’azienda dell’agricoltore stesso, tenendo in considerazione i bisogni fisiologici degli animali. Ciononostante, gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di utilizzare anche mangimi in conversione provenienti dalla propria azienda, a determinate condizioni. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, in condizioni ben precise si dovrebbe consentire agli agricoltori l’utilizzo di alcune materie prime per mangimi di origine microbica o minerale o di alcuni additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Anche su queste scelte si possono nutrire svariati dubbi.

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MANGIMI BIOLOGICI. Gli operatori che producono alimenti o mangimi biologici dovrebbero seguire procedure adeguate, fondate sul­l’identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica. I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedi­menti atti a garantire la persistenza delle caratteristiche biologiche e delle qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione biologica.Dovrebbero essere stabilite disposizioni relative alla composizione degli alimenti e dei mangimi biologici trasfor­mati. In particolare, tali alimenti dovrebbero essere ottenuti principalmente a partire da ingredienti agricoli biologici o da altri ingredienti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con una limitata possibilità di utilizzare alcuni ingredienti agricoli non biologici specificati nel presente regolamento.

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VINO “BIO”. Il vino biologico dovrebbe essere soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati. Ciononostante, dal momento che il vino costituisce una categoria specifica e importante di prodotti biologici, è opportuno stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per il vino biologico. Il vino biologico dovrebbe essere interamente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di taluni prodotti e sostanze autorizzati a norma del presente regolamento. L’uso di talune pratiche, processi e trattamenti enologici nella produzione di vino biologico dovrebbe essere vietato. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite.

Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano,in particolare,alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI, che si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo, quale definito all’ar­ticolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11, 16 e 18,

I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall’allegato I A di quest’ultimo.

  • Pratiche enologich ee restrizioni: Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall’arti­colo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.

È vietato l’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:

a)  concentrazione parziale a freddo ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)  eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell’allegato I A, punto 8, del regola­mento (CE) n. 606/2009;

c)  trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;

d)  dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;

e)  trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

L’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

a)  trattamenti termici ai sensi dell’allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la temperatura non superi i 75 °C;

b)  centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell’allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri.

Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento.

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NON CONFORMITÀ E SOSPETTI DI NON CONFORMITÀ (ARTT. 27-30). Al fine di garantire la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica e di assicurare la fiducia dei consumatori in questo metodo di produzione, è necessario che gli operatori informino le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo, dei casi di sospetto di non conformità al presente regolamento che sia comprovato o non possa essere eliminato, in relazione a prodotti da essi ottenuti, preparati, importati o ricevuti da altri operatori. Tale sospetto può sorgere, tra l’altro, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l’uso nella produzione di un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione. Gli operatori dovrebbero informare le autorità competenti quando sono in grado di comprovare un sospetto di non conformità o quando non possono elimi­narlo. In questi casi i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi sul mercato come prodotti biologici o in conversione fintanto che non si possa eliminare il sospetto. Gli operatori dovrebbero cooperare con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di controllo o gli organismi di controllo nell’identificazione e nella verifica dei motivi di tale non conformità.

Al fine di evitare la contaminazione della produzione biologica con prodotti o sostanze non autorizzati dalla Commissione per l’uso nella produzione biologica per determinati fini, gli operatori dovrebbero adottare misure proporzionate e adeguate poste sotto il loro controllo per individuare ed evitare i rischi di tale contaminazione. Ove necessario, le misure in questione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e adattate.

Al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l’Unione per quanto riguarda le misure da adottare in caso di sospetto di non conformità, in particolare ove tale sospetto sorga a causa della presenza di prodotti e sostanze non autorizzati in prodotti biologici o in conversione, e al fine di evitare incertezze per gli operatori, le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo dovrebbero svolgere un’indagine ufficiale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, in modo da verificare la conformità alle prescrizioni per la produzione biologica. Nel caso specifico di sospetto di non conformità dovuto alla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, l’indagine dovrebbe stabilire la fonte e la causa della presenza di detti prodotti o sostanze, al fine di garantire che gli operatori rispettino le prescrizioni per la produzione biologica ‒ in particolare, non abbiano utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica ‒ e di assicurare che gli operatori abbiano adottato misure precauzionali proporzionate e adeguate per evitare contaminazioni della pro­duzione biologica con tali prodotti e sostanze.

  • L’art. 27 disciplina Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità: Fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento:

a)  identifica e separa il prodotto interessato;

b)  verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;

c)  non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;

d)  ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l’autorità o l’organismo di controllo pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;

e)  coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

  • L’art. 29 detta le Misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati: Quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica o ne è informata da un operatore in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera d), o rileva tali prodotti o sostanze in un prodotto biologico o in conversione:

a)  conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 28, paragrafo 1; tale indagine è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;

b)  in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica.

Il prodotto interessato non è commercializzato come biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica quando l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo ha stabilito che l’operatore interessato:

a)  ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l’uso nella produzione biologica;

b)  non ha adottato le misure precauzionali di cui all’articolo 28, paragrafo 1; o

c)  non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo.

All’operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell’indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto.

Ove necessario, l’operatore interessato adotta le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro.

  • Norme aggiuntive sugli interventi in caso di non conformità (art. 41)Fatto salvo l’articolo 29, se un’autorità competente o, se del caso, un’autorità di controllo o un organismo di controllo sospetta che un operatore intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme al presente regolamento, ma che riporta termini riferiti alla produzione biologica, o riceve informazioni comprovate a tal riguardo, anche da parte di altre autorità competenti o, se del caso, di altre autorità di controllo o altri organismi di controllo, o se tale autorità competente o autorità di controllo od organismo di controllo è informata o informato da un operatore a norma dell’articolo 27 di un sospetto di non conformità:

a)  conduce immediatamente un’indagine ufficiale a norma del regolamento (UE) 2017/625, al fine di verificare la conformità al presente regolamento; tale indagine deve essere completata il prima possibile, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;

b)  in attesa dei risultati dell’indagine di cui alla lettera a), vieta in via provvisoria sia l’immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica. Prima di adottare tale decisione, l’autorità competente o, se del caso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo offre all’operatore la possibilità di formulare osservazioni.

Se i risultati dell’indagine d icu ia lparagrafo 1,lettera a),non mostrano alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, l’operatore è autorizzato a utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come prodotti biologici o in conversione.

Gli Stati membri adottano le misure, e prevedono le sanzioni necessarie, per evitare l’uso fraudolento delle indicazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

  •  Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità (art. 42): In caso di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell’uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure che devono essere adottate a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione in questione. In caso di grave o ripetuta o persistente non conformità, le autorità competenti e, se del caso, le autorità di controllo e gli organismi di controllo garantiscono che, oltre alle misure stabilite al paragrafo 1 e a qualsiasi misura adeguata adottata in particolare a norma dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, agli operatori o ai gruppi di operatori interessati sia vietato, per un determinato periodo, commercializzare prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il loro certificato di cui all’articolo 35 sia di conseguenza sospeso o revocato.

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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI “BIO” (ART. 30 SS). L’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regola­mento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori. Nel presente regola­mento dovrebbero inoltre essere stabilite disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione. Tali disposizioni dovrebbero tutelare sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei con­sumatori a poter compiere scelte informate.  Di conseguenza, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti in tutta l’Unione contro l’utilizzo nell’etichettatura di prodotti non biologici, indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento. Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola siano biologici. Per incoraggiare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire di fare riferimento alla produzione biologica unicamente nell’elenco degli ingredienti di alimenti trasformati a deter­minate condizioni, in particolare a condizione che l’alimento in questione sia conforme a certe norme di produ­zione biologica. È opportuno anche stabilire disposizioni speciali di etichettatura per consentire agli operatori di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti costituiti principalmente da un ingrediente proveniente dalla caccia o dalla pesca. Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato dell’Unione, l’uso del logo di produzione biologica del­l’Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti i prodotti alimentari biologici preimballati ottenuti nel­l’Unione. Dovrebbe essere altresì possibile utilizzare tale logo su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preimballati ottenuti nell’Unione e nel caso di prodotti biologici importati da paesi terzi, nonché a fini informativi e didattici. È opportuno che sia definito il modello del logo di produzione biologica dell’Unione europea.

  • Uso di termini riferiti alla produzione biologica (art. 30): Un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell’allegato IV, i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti indicati all’articolo 2, paragrafo 1, conformi al presente regolamento. Per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell’Unione, in nessuna delle lingue elencate nell’allegato IV, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento.

Inoltre, nell’etichettatura e nella pubblicità non sono utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denomi­nazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento.

I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

Tuttavia, il materiale riproduttivo vegetale, gli alimenti di origine vegetale e i mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione che siano conformi all’articolo 10, paragrafo 4, possono essere etichettati e pubblicizzati come prodotti in conversione, utilizzando il termine «in-conversione», o un termine corrispondente, insieme ai termini di cui al paragrafo 1.

I termini di cui ai paragrafi 1 e 3 non sono utilizzati per prodotti la cui etichetta o pubblicità deve indicare, conformemente al diritto dell’Unione, che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo1:

a)  nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio a norma della legislazione dell’Unione, purché:

i)  gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

ii)  almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e

iii)  per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici;

b)  soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:

i) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e

ii) gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3;

c)  nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:

i)  il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)  nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale;

iii)  tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e

iv)  gli alimenti siano conformi all’allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all’articolo 16, paragrafo 3.

L’elenco degli ingredienti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.

  • Indicazioni obbligatorie (art. 32):. Se i prodotti riportano i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, inclusi i prodotti etichettati come prodotti in conversione conformemente all’articolo 30, paragrafo 3:

a)  compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; e

b)  nel caso di alimenti preimballati, sull’imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33, tranne nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c).

Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea,nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

a)  «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione;

b)  «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

c)  «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo.

Ai fini del primo comma, il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.

Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, come indicato al primo e al terzo comma, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole.

I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

Le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 33, paragrafo 3, sono apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, e sono chiaramente leggibili e indelebili.

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SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: L’art. 34 prevede che, prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36 che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo.

Nel caso in cui le autorità competenti abbiano attribuito le loro competenze o delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali a più di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo, gli operatori o i gruppi di operatori indicano nella notifica di cui al primo comma quale autorità di controllo od organismo di controllo verifica se la loro attività è conforme al presente regolamento e rilascia il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1.

Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento (art. 35).

Ci si interrogava in dottrina sulla natura privatistica o pubblica degli Organismi di Controllo (ODC), organi accreditati dal MIPAF che però esercitano in forza di rapporti privatistici con la singola azienda che li incarica e sono a loro volta organizzati in società . Dall’esatta individuazione della loro natura deriva, di conseguenza, l’esatta augutorità giudiziaria cui eventualmente rivolgere l’impuggnativa del provvedimento dell’ODC: giudice amministrativo o giudice civile.

L’articolo 40 del presente regolamento, sembra a mio avviso deporre a favore della natura pubblicistica degli ODC, come delegato di pubbliche funzioni conferitegli direttamente dalle Autorità competenti e in questo caso dal Ministero.Così recita: Le autorità competenti possono delegare agli organismi di controllo determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali unicamente se, oltre alle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2017/625, sono soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a)  la delega contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i controlli ufficiali delegati e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali delegate, inclusi gli obblighi di stesura della relazione e altri obblighi specifici, e delle condizioni alle quali l’organismo di controllo può svolgerli. In particolare, l’organismo di controllo deve aver presen­tato alle autorità competenti per l’approvazione preventiva quanto segue:

i)  la sua procedura di valutazione del rischio, che deve determinare, in particolare, la base per l’intensità e la frequenza delle verifiche di conformità degli operatori e dei gruppi di operatori, che deve essere stabilita in funzione degli elementi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 38 del presente rego­lamento, e che deve essere seguita per i controlli ufficiali sugli operatori e gruppi di operatori;

ii)  la procedura di controllo standard, che deve comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l’organismo di controllo intende applicare agli operatori e gruppi di operatori soggetti al proprio controllo;

iii)  un elenco di misure conformi al catalogo comune di cui all’articolo 41, paragrafo 4, e che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori in caso di sospetta o accertata non conformità;

iv)  le modalità per un monitoraggio efficace dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti altre attività ufficiali effettuati in relazione agli operatori e ai gruppi di operatori, nonché le modalità per l’elaborazione di relazioni su tali compiti.

L’organismo di controllo notifica all’autorità competente ogni successiva modifica degli elementi di cui ai punti da i) a iv);

b)  tali autorità competenti dispongono di procedure e soluzioni atte a garantire la supervisione degli organismi di controllo, compresa la verifica dell’efficacia, dell’indipendenza e dell’obiettività del modo in cui sono svolti i compiti delegati, in particolare riguardo all’intensità e alla frequenza delle verifiche di conformità.

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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI E IN CONVERSIONE ALL’INTERNO DELL UNIONE EUROPEA: 

  • Esclusione della facoltà di vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici (art.50):  Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non vietano o limitano, per motivi concernenti la produzione, l’etichettatura o la presentazione dei prodotti, la commercializzazione dei prodotti biologici o in conver­sione soggetti a controllo da parte di un’altra autorità competente, di un’altra autorità di controllo o di un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi al presente regolamento. In particolare, non sono svolti controlli ufficiali e altre attività ufficiali diversi da quelli di cui al regolamento (UE) 2017/625 e non sono riscosse, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, tariffe diverse da quelle di cui al capo VI del medesimo regolamento.

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SCAMBI COMMERCIALI CON PAESI TERZI (EXTRA UE) DI PRODOTTI BIOLOGICI: 

  •  Esportazione di prodotti biologici (art. 44).  Un prodotto può essere esportato dall’Unione come prodotto biologico e può recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea se è conforme alle norme per la produzione biologica ai sensi del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che integrano il presente regolamento riguardo ai documenti destinati alle autorità doganali dei paesi terzi, in particolare riguardo al rilascio di certificati di esportazione biologici in formato elettronico, ove possibile, nonché riguardo alla fornitura di garanzie che i prodotti biologici esportati sono conformi al presente regolamento.
  • Importazione di prodotti biologici e in conversione (art. 45) Un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se sono soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a)  il prodotto è un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)  si versa in uno dei casi seguenti:

i)  il prodotto è conforme ai capi II, III e IV del presente regolamento e tutti gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’articolo 36, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesta che sono in conformità con il presente regolamento;

ii)  nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 47, il prodotto rispetta le condizioni stabilite nel pertinente accordo commerciale; o

iii)  nei casi in cui proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 48, il prodotto rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti di detto paese terzo ed è importato con un certificato di ispezione attestante tale conformità rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di quel paese terzo;

c)  gli operatori dei paesi terzi sono in grado di fornire in qualsiasi momento, agli importatori e alle autorità nazionali nell’Unione e in tali paesi terzi, informazioni che consentano di identificare gli operatori che sono loro fornitori e le autorità di controllo o gli organismi di controllo di tali fornitori, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto biologico o in conversione interessato. Tali informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità di controllo o degli organismi di controllo degli importatori.

  • Riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo (art. 46)  La Commissione può adottare atti di esecuzione per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi, per la revoca del ricono­scimento di tali autorità di controllo e organismi di controllo e per la compilazione di un elenco di autorità di controllo e organismi di controllo riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 55, paragrafo 2.  Le autorità di controllo o gli organismi di controllo sono riconosciuti in conformità del presente articolo, paragrafo 1, per il controllo dell’importazione delle categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, se soddisfano i seguenti criteri:

a)  sono legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo;

b)  hanno la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e di cui al presente articolo;

c)  offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei loro compiti di controllo;

d)  nel caso degli organismi di controllo, sono accreditati secondo la norma armonizzata pertinente «Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi», il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

e)  dispongono dell’esperienza, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie a svolgere compiti di controllo e di personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato ed esperto; e

f)  soddisfano gli eventuali criteri aggiuntivi che possono essere stabiliti in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7.

3. L’accreditamento di cui al paragrafo 2, lettera d), può essere concesso solo da:

a)  un organismo nazionale di accreditamento situato nell’Unione in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008; o

b)  un organismo di accreditamento situato al di fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multila­terale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.

Le autorità di controllo e gli organismi di controllo presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento. Tale domanda è costituita da un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.

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RIEPILOGHIAMO, DA ULTIMO, LE PRINCIPALI DEFINIZIONI ELENCATE DALL’ART. 3, COME RAPIDA BUSSOLA PER ORIENTARSI ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO: 

1)  «produzione biologica»: l’impiego, anche durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10, di metodi di produzione conformi al presente regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

2)  «prodotto biologico»: un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici;

3)  «materia prima agricola»: un prodotto agricolo che non è stato sottoposto ad alcuna operazione di conservazione o di trasformazione;

4)  «misurepreventive»:le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione,preparazionee distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la preven­zione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull’ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali;

5)  «misure precauzionali»: le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, prepa­razione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici;

6)  «conversione»: la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica di cui al presente regolamento;

7)  «prodotto in conversione»: un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione di cui all’articolo 10;

13)  «operatore»:lapersonafisicaogiuridicaresponsabiledigarantireilrispettodelpresenteregolamentointuttelefasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;

14)  «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola;

15)  «superficie agricola»: una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

16)  «vegetali»: i vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

17)  «materiale riproduttivo vegetale»: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo;

18)  «materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a)  presenta caratteristiche fenotipiche comuni;

b)  è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c)  non è una varietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (1);

d)  non è una miscela di varietà; e

e)  è stato prodotto in conformità del presente regolamento;

19)  «varietà biologica adatta alla produzione biologica»: una varietà quale definita all’articolo 5, paragrafo 2, del rego­lamento (CE) n. 2100/94 che:

a)  è caratterizzata da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; e

b)  deriva da attività di miglioramento genetico biologico ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.4 del presente regolamento;

20)  «pianta madre»: una specifica pianta dalla quale è prelevato materiale riproduttivo vegetale allo scopo di produrre nuove piante;

22)  «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali, inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

23)  «prodotti vegetali»: i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

24)  «organismo nocivo»: un organismo nocivo quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

25)  «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell’agricoltura biodinamica;

26)  «prodotti fitosanitari»: i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

27)  «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

32)  «acquacoltura»: l’acquacoltura quale definita all’articolo4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

33)  «prodotti dell’acquacoltura»: i prodotti dell’acquacoltura quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013

49)«tracciabilità»: la possibilità di identificare e seguire un alimento, un mangime o un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, di un mangime o di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione;

50) «fase della produzione, della preparazione e della distribuzione»: qualsiasi fase, a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e appalto;

51)  «ingrediente»: un ingrediente quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 o, per i prodotti diversi dagli alimenti, ogni sostanza o prodotto utilizzati nella produzione o preparazione di prodotti che siano ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata;

52)  «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riferentesi a un prodotto che sono apposti su qualsiasi imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagni tale prodotto o vi si riferisca;

53)  «pubblicità»:qualsiasipresentazionealpubblicodiprodotti,conmezzidiversidall’etichettatura,cheintendeinfluen­zare e determinare, o potrebbe influenzare e determinare, atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti;

54)  «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;

55)  «autorità di controllo»: un’autorità di controllo competente per il settore biologico quale definita all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625 oppure un’autorità riconosciuta dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commissione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici e in conversione nell’Unione;

56)  «organismo di controllo»: un organismo delegato quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, oppure un organismo riconosciuto dalla Commissione, o da un paese terzo riconosciuto dalla Commis­sione, al fine di effettuare controlli nei paesi terzi per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conver­sione;

57)  «non conformità»: la mancata conformità al presente regolamento o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente a esso;

58)  «organismo geneticamente modificato» o «OGM»: un organismo geneticamente modificato quale definito all’artico­lo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell’allegato I, parte B, della stessa direttiva;

59)  «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

60)  «ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né derivato da OGM;

63)  «nanomateriale ingegnerizzato»: un nanomateriale ingegnerizzato quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ;

68)«alimento preimballato»: alimento preimballato quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

71) «prodotti non trasformati»: prodotti non trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

72) «prodotti trasformati»: prodotti trasformati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004, indipendentemente dalle operazioni di imballaggio o etichettatura;

73) «trasformazione»: trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004; ciò include l’utilizzo delle sostanze di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, ma non le operazioni di imballaggio o di etichettatura;

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