Avvocati: in vigore il nuovo Codice Deontologico Forense

Codice Deontologico Forense approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, è in vigore dal 12 giugno 2018.

Nello specifico Il Consiglio Nazionale Forense, con comunicazione inviata agli Ordini in data 12.10.2017, avviava la consultazione prevista dalla legge professionale volta a verificare la condivisione sulla necessità di modificare le previsioni del Codice Deontologico forense di cui all’art. 20 e all’art. 27, rispettivamente in materia di responsabilità disciplinare e dovere di informazione.

La ipotesi di modifica di cui all’art. 20 (Responsabilità disciplinare) si reputava necessaria visto il principio elaborato dal Consiglio nazionale Forense e fatto proprio dalla Corte della legittimità, di tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare con ciò potendosi includere anche comportamenti non tassativamente stabiliti dal Codice deontologico approvato il gennaio del 2014; quella di cui all’art. 27 (Dovere di informazione) in ragione della necessità di adeguare la previsione deontologica agli obblighi informativi di tipo legale in materia di mediazione e negoziazione assistita.

Dopo la consultazione con gli Ordini che, sostanzialmente, hanno mostrato di condividere la proposta avanzata dal Consiglio, con delibera dello scorso febbraio, il Consiglio nazionale ha approvato la modifica al CDF; modifica, poi, pubblicata in G.U. 13 aprile 2018.
Allo stato, dunque, le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del codice deontologico forense, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Con riferimento al dovere di informazione, l’avvocato all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

La modifica dell’art. 20 è opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Ciò a conferma del fatto che nel nuovo ordinamento professionale forense l’illecito – quand’anche non tipizzato da una specifica norma – è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico.

Si è integrato il terzo comma dell’art. 27 con l’espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto del resto dall’art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 – convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 – con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell’interesse della parte assistita.

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ECCO, INVECE, NEL DETTAGLIO LE MODIFICHE:

Art. 20 – Responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice.”

ART. 27 – Dovere di informazione

Commi 1 e 2 invariati.
3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Commi da 4 a 9 invariati.

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