Donne vittime di violenza: approvate le nuove linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere

DI AVV. VALENTINA COPPARONI

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2018 le Linee guida nazionali di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitare e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con la denominazione “Percorso per le donne che subiscono violenza“.

Le Linee sono state il frutto del gruppo di lavoro costituito all’interno dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere e dovranno essere adottate entro un anno dalla loro entrata in vigore (quindi entro febbraio 2019) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

OBIETTIVI

Le Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano un Pronto Soccorso, fatta salva la normativa primaria e le leggi speciali e regionali vigenti.
Obiettivo delle Linee guida nazionali e’ quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.Il Percorso per le donne che subiscono violenza, delineato nel provvedimento approvato e pubblicato in G.U., dovra’ garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.

DESTINATARIE
Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono le donne -con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall’art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul- italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza. Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.

RETE E SOGGETTI COINVOLTI

Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, quali: Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali;Servizi socio-sanitari territoriali; Centri antiviolenza e Case rifugio;Forze dell’ordine e Forze di Polizia locali;Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni;Tribunale (civile-penale-per i Minorenni); Enti territoriali (Regioni – Province – Citta’ metropolitane – Comuni).
Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l’autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.
Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Tali protocolli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra tutti gli attori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompagnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna.
Le Regioni, in virtu’ della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari, devono adoperarsi affinche’ le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali.

ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO E TRIAGE

La donna puo’ accedere al Pronto Soccorso:
Spontaneamente (sola o con prole minore);
Accompagnata dal 118 con o senza l’intervento delle Forse dell’Ordine;
Accompagnata dalle Forze dell’Ordine
Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza;
Accompagnata da altri servizi pubblici o privati;
Accompagnata da persone da identificare;
Accompagnata dall’autore della violenza.


Il personale infermieristico addetto al triage, con un’adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine puo’ avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi ai Pronto Soccorso del territorio da parte della donna.
Nella zona del triage deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere, relativo a:
Tipologie di violenza; Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i; Normativa di riferimento; Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio; Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e/o vittime di violenza; Indicazioni relative al numero di pubblica utilita’ 1522.

Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa – codice giallo o equivalente – cosi’ da garantire una visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l’assistenza e la protezione richieste dal caso specifico.
L’assegnazione del codice giallo o equivalente determina l’attivazione del Percorso per le donne che subiscono violenza. Oltre al codice di triage verra’ assegnato un identificativo di Percorso definito nell’ambito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determinare l’attivazione del Percorso stesso.
Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figlie/i minori e’ opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso.

Trattamento diagnostico-terapeutico
La donna presa in carico deve essere accompagnata in un’area separata dalla sala d’attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.
Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati;successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell’area protetta.
L’area protetta rappresenta, possibilmente, l’unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonche’ il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche repertare il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.
L’operatrice/operatore che prende in carico la donna dovra’:

  • utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilita’ sensoriale, cognitiva o relazionale;

  • Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;

  • Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, cosi’ da favorire l’eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel pieno rispetto della liberta’ di scelta e di autodeterminazione della stessa;

  • Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatrici culturali e linguistiche;

  • Attivare per donne affette da disabilita’, ove necessario, la presenza di figure di supporto;

  • Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;

  • Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase del Percorso.

    Al fine di:

  • Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati;

  • Verificare la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza;

  • Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;

  • Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale;

  • Informare la donna della possibilita’ di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le Forze dell’Ordine qualora previsto per legge.

Per i dettagli e le indicazioni sulle modalita’ di svolgimento della visita medica, le Linee Guida rinviano agli allegati specifici (Allegato A) Trattamento diagnostico – terapeutico, fornito e redatto dal Ministero della salute; Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.).

Repertazione e conservazione delle prove
Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche,ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una successiva corretta conservazione, e la predisposizione della catena di custodia dei reperti (si rinvia all’Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.)

Dimissione dal Pronto Soccorso
L’operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando specifici codici di diagnosi (995.50 abuso/maltrattamento minore; 995.53 abuso sessuale minore;995.80 abuso/maltrattamento adulto;995.83 abuso sessuale adulto; 995.51 violenza psicologica su minore).

ATTIVAZIONE DELLA RETE ANTIVIOLENZA TERRITORIALE

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l’operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione “Brief Risk Assessment for the Emergency Department – DA5 . Si tratta di uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si e’ manifestata la violenza e la sua pericolosita’. Misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione.Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.

Tale strumento viene utilizzato dall’operatrice/operatore sanitario per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalita’ e per adottare le seguenti opzioni di dimissioni suggerite:
a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:
L’operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilita’ di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.
b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:
L’operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilita’ di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale. In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l’operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilita’ di rimanere in osservazione breve intensiva o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.
L’operativita’ deve essere consentita 24 ore su 24 , attraverso il ricorso a specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione funzionale e di flessibilita’ organizzativa, atte a garantire la continuita’ della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino all’attivazione dei servizi territoriali.
L’operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l’obbligo di informare la donna della possibilita’ di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti nei protocolli formalizzati.
I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e a supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le Direzioni generali.

AZIENDE SANITARIE

Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, anche attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi affinche’, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali impegnamdosi a:
Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l’altro, il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale;
Garantire una regolare e continua attivita’ di formazione e aggiornamento del personale – compreso quello convenzionato (ad esempio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) -, partecipando alla progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio;
Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;

Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione);
Effettuare il monitoraggio dell’applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di miglioramento.

-Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza che deve interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale.
Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi definiti a livello regionale, dovranno coordinare e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali , una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti delle procedure, nonche’ comunicare e far confluire i dati raccolti nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale e l’aggiornamento continui di operatrici e operatori sono indispensabili per una buona attivita’ di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione.I moduli formativi dovranno fornire una adeguata conoscenza di base del fenomeno della violenza maschile contro le donne in merito come meglio specificato nell’Allegato D) delle Linee guida.

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