La Cassazione sul ‘saluto romano’: non è reato se fatto con intento commemorativo

di avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Rossi-Papa-Copparoni)

Di recente la Cassazione è tornata ad esprimersi sulla rilevanza del c.d. “saluto romano” ad integrare il reato di manifestazione fascista ai sensi dell’art. 5 Legge 645 del 1952.

Secondo i giudici della Suprema Corte, il saluto romano, se fatto con intento commemorativo e non violento, non ha rilevanza penale, in quanto la legge non punisce «tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste» e, di conseguenza, solo «i gesti idonei a provocare adesioni e consensi». Ciò, è chiaro, in quanto si tratta di un reato di pericolo concreto, «che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sé, ma soltanto quelle che possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi».

Nel caso al suo vaglio- e si badi non è detto che ciò valga sempre!!- la Corte ha escluso che la manifestazione durante la quale alcuni partecipanti avevano utilizzato il “saluto romano” avesse un carattere tale da suggestionare e indurre «sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista».

Precisa la sentenza della Cassazione che situazione diversa si ha laddove alcuno intoni espressioni quali «all’armi siamo fascisti», che reca in sé un incitamento alla violenza – o quando il “saluto romano” sia fatto «armato di manganello durante un comizio elettorale»: in questi casi il reato sussiste.

Ricordiamo che il 12 settembre 2017  la Camera dei deputati ha dato il via libera all’introduzione del reato di propaganda del regime fascista e nazi-fascista punito ai sensi del nuovo art. 293 bis c.p. che, riformulato rispetto alla proposta originaria, recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

Va detto che la questione era già più che ampiamente normata.

In particolare, la Legge del 1952 di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, all’art. 1 vieta la “riorganizzazione del disciolto partito fascista” con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori) e, all’art. 4, qualifica apologia del fascismo la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista, punendola con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Punisce, inoltre, all’art. 5, le manifestazioni fasciste e, dunque, chi compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste.

D’altra parte, la L. 205 del 1993, c.d. legge Mancino, sostituendo l’art. 3 della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, all’art. 1 punisce: “chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione … di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

La stessa legge vieta, inoltre, che “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, così come la propaganda fascista e razzista negli stadi e, in particolare, “l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli” di cui sopra. “Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno”.

L’art. 4, inoltre, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni”.

Qual’è stata dunque la ratio della c.d. “legge FIano”?

Secondo la relazione illustrativa della proposta di legge C. 3343 l’obiettivo della stessa “è quello di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti… sembrano sfuggire alle maglie di queste fattispecie di reato comportamenti talvolta più semplici o estemporanei, come ad esempio può essere il cosiddetto saluto romano”.

La ratio starebbe, dunque, nella inidoneità degli strumenti legali per la repressione di tali comportamenti individuali di propaganda, come ad esempio il c.d. saluto romano.

Si assiste, ancora una volta, alla volontà parlamentare di creare nuove leggi, già esistenti, anziché premere affinché vengano applicate quelle vigenti.

Basti pensare che recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20450/2016, proprio con riguardo al saluto fascista, si era così espressa: “ il “saluto romano” costituisce una manifestazione che rimanda all’ideologia fascista e a valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza …la fattispecie contestata non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva, secondo quanto previsto dal D.L. n. 122 del 1993, art. 2 (cfr. Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792)”. Il caso riguardava un gruppo di ultras friulani che durante una partita giocata a Udine dall’Italia a settembre 2008, valida per il girone di qualificazione al Mondiale del 2010, che erano stati ripresi dalle telecamere mentre facevano ‘saluto fascista’, o ‘saluto romano’, per tutta la durata dell’inno di Mameli. La Corte aveva evidenziato, inoltre, che tale gestualità si era concretizzata nel corso di un incontro di calcio a cui assistevano 20.000 spettatori e trasmesso in diretta televisiva e, in tal senso, assumeva una valenza discriminatoria tale da configurare il reato di cui all’art. 2 comma 1° della Legge Mancino rubricato come “disposizioni di prevenzione” ed aveva, pertanto, confermato la sentenza di condanna.

Ma anche nella sentenza n. 37577 del 2014, la Cassazione aveva già affermato che il saluto romano rientrerebbe nelle manifestazioni fasciste punibili ai sensi dell’art. 5 della legge Scelba in quanto “reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi”.

Se ne deduce che gli strumenti posti in essere dal legislatore del 1952, prima, e del 1993, poi, di per sé sono sufficienti a garantire la prevenzione di una riorganizzazione del partito fascista agevolata da esaltazioni, istigazioni, propagande ecc..La ratio preventiva di queste leggi è la chiave del principio di offensività che ha guidato la loro emanazione. Si tratta, cioè, di punire la promozione di associazioni, movimenti, gruppi che, di fatto, perseguono finalità di riorganizzazione del regime fascista e che, dunque, concretamente, richiedono un intervento repressivo delle Autorità.

La stessa Corte Costituzionale nel 1957 aveva già precisato che affinché l’apologia del fascismo potesse assumere carattere di reato doveva consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista, cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente» . Aveva, dunque, qualificato come penalmente rilevanti solo quelle ipotesi di reato concretamente idonee a ricostituire il partito fascista.

Sempre la Corte Costituzionale, con sentenza del 6 giugno 1977, aveva già precisato che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti “ideologici” nella Costituzione, neppure quando abbia per oggetto il fascismo: penalmente rilevante sarà, dunque, solo l’esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista.

 

LEGGI LA SENTENZA PER ESTESO:

Cassazione Penale, Sez. I, 20 febbraio 2018 (ud. 14 dicembre 2017), n. 8108
Presidente Novik, Relatore Barone

cass-pen-2018-8108

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