COVID: LE DISPOSIZIONI SULLA QUARANTENA OBBLIGATORIA NON VIOLANO LA LIBERTÀ PERSONALE

La Corte costituzionale ha deciso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020 contenente misure contro la diffusione del #Covid19 ed in particolare su quelle norme che hanno previsto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciasse la propria abitazione.
Il Tribunale remittente aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incida non sulla #libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 #Costituzione), ma addirittura sulla libertà personale (articolo 13 Costituzione) e che di conseguenza i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, dalla stessa essere convalidati.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni.
“La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.

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