Diritti e doveri dei cittadini nelle zone rosse, arancioni e gialle

di Dott.ssa Serena Cantarelli

Volete sapere quali sono i vostri diritti e doveri di cittadini di zone gialle, rosse e arancioni dopo l’emanazione dell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei ministri Conte?

Volete capire quali sono le sanzioni per privati e esercizi commerciali in caso di inosservanza della normativa?
Siete un ristoratore e volete capire quando e come potete restare aperti e lavorare?

Avete un’attività commerciale e volete sapere se è possibile rimanere aperti?

Siete un professionista e volete sapere se dovete indossare la mascherina anche in studio? E come farò a dimostrare le mie esigenze lavorative che legittimano lo spostamento fuori comune?

In questo articolo cercheremo di rispondere alle vostre domande

Come ormai tutti sappiamo, il 3 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Dpcm contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il quale suddivide il territorio in tre aree – gialla, arancione e rossa -, corrispondenti a differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, per ognuna delle quali sono previste misure specifiche più o meno restrittive.

Quali sono le principali misure adottate nelle tre aree?

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario di massima gravità, le c.d. zone rosse, con criticità nella tenuta del sistema sanitario, sono previste le misure più restrittive.

  • E’ vietato ogni spostamento, salvo che per comprovati motivi di lavoro, urgenza o necessità;
  • I servizi di ristorazione possono lavorare solo con il servizio d’asporto (fino alle 22.00) e con la consegna a domicilio;
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  • L‘attività scolastica a distanza si estende alle scuole medie, ad eccezione del primo anno.

Nelle Regioni che si collocano in uno scenario intermedio, con una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa, le c.d. zone arancioni:

  • È vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione e dal Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative, di studio, per situazioni di urgenza o necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • Sono sospese le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale. Resta consentita la consegna a domicilio senza limiti di orari e l’asporto sino alle ore 22.00.

Nelle Regioni in zona gialla vigono le misure di contenimento meno restrittive e valide per tutto il territorio nazionale:

  • è in vigore il c.d. “coprifuoco”, con limitazione della circolazione delle persone dalle ore 22.00 alle ore 05.00. In tale fascia orario sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • Attività scolastica a distanza per le scuole superiori e chiusura delle Università;
  • Nelle giornate festive e prefestive rimangono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentai, tabacchi ed edicole;
  • Le attività di ristorazione sono consentite fino alle 18. Il servizio d’asporto è consentito fino alle 22.00 mentre per il servizio a domicilio non sono previsti limiti di orario.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

E’ possibile fare ritorno alla propria residenza o al proprio domicilio?
Sì. Secondo le linee guida governative si può sempre ritornare alla propria residenza o al proprio domicilio, anche nel caso in cui le Regioni di partenza e di arrivo abbiano colori diversi, ma lo spostamento deve essere giustificato con l’autodichiarazione. Si può ritornare al proprio domicilio è sempre garantito.

È possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Si. Tali attività sono consentite in tutto il territorio nazionale. Nelle zone rosse queste attività possono essere svolte solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione. L’attività sportiva può essere svolta senza obbligo dell’uso della mascherina.

Cosa cambia per le attività di ristorazione?

Nelle zone gialle, le attività di ristorazione possono aprire al pubblico tra le 05.00 e le 18.00, quali sono le regole che tali attività devono rispettare?
L’impresa deve modulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.
È data la possibilità di rilevare la temperatura corporea dei clienti, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°
Il gestore del locale deve predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, e mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani sia per i clienti sia per il personale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
Il gestore deve privilegiare l’accesso al locale tramite prenotazione e deve mantenere l’elenco dei soggetti che hanno fatto accesso nel locale per un periodo di 14 giorni.
Su ogni tavolo non possono sedersi più di quattro persone, a meno che non siano tutti conviventi.
Occorre inoltre eliminare le modalità di servizio a buffet ed evitare la somministrazione di piatti condivisi, favorendo le monoporzioni.
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina per tutto il turno di lavoro e deve provvedere ad igienizzare le mani con frequenza. Allo stesso modo, i clienti devono indossare la mascherina ogni volta che si alzano dal tavolo.
Il gestore deve anche, ove possibile, adottare metodi alternativi all’uso dei menù e della carta dei vini cartacei, per esempio attraverso l’affissione di cartelli o schermi o l’uso di applicativi per smartphone o l’impiego di menù cartacei monouso.
Al termine di ogni servizio al tavolo deve provvedersi alla disinfezione delle superfici.
È raccomandato ai ristoratori di favorire il ricambio d’aria, lasciando aperte porte e finestre. È inoltre consigliato fruttare al massimo le aree aperte del locale: eventuali terrazzi oppure il suolo pubblico.

Nelle zone ad altro rischio di contagio, cioè le arancioni e le rosse, le attività dei servizi di ristorazione sono invece sospese. Ci sono eccezioni?
Si. Possono infatti continuare le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizi e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Un’ultima eccezione è rappresentata dalle attività di ristorazione presenti negli alberghi e nelle altre strutture ricettive consentite, senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.

Cosa cambia per le attività commerciali?

Nelle zone gialle non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
È obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, come pure per la ristorazione, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono contemporaneamente essere presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e i guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentai e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

Nelle zone rosse sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentai e di prima necessità. Le attività non essenziali e che debbono rimanere chiuse possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Si, è consentita la consegna del prodotto a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento sia per il trasporto. La vendita può avvenire solamente a distanza, senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Cosa è previsto per gli studi professionali?

Anzitutto sussiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche nel proprio studio professionale, salvo quando l’attività venga svolta individualmente e in continuativo isolamento rispetto a persone non conviventi e dove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Inoltre, nel nuovo DCOM si raccomanda che:
– siano attuate modalità di lavoro agile, ove possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivati le ferie ed i congedi retribuiti;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previste dalla normativa, protocolli e linee guida vigenti;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il lavoro, abbiamo detto, costituisce idonea giustificazione per gli spostamenti nelle zone in cui non siano consentiti dal DPCM. Tale giustificazione può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione, come tesserini o simili, idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Quali sono le sanzioni per privati e esercizi commerciali in caso di inosservanza della normativa?

Salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni previste per la maggior parte delle violazioni delle misure di contenimento, sono amministrative e vanno da 400 a 3000 euro con pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 400,00 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, e riduzione del 30% se si paga entro 5 giorni. In quest’ultimo caso la multa sarà di 280 euro.
Le violazioni più comuni riguardano gli spostamenti non giustificati o senza mascherina. La stessa sanzione si applica a chi viola il coprifuoco, il divieto di assembramento o di distanziamento sociale. Uscire senza autocertificazione non comporta, invece, una sanzione che però verrà elevata se non si ha una valida motivazione per lo spostamento.
La sanzione pecuniaria aumenta di un terzo se il mancato rispetto degli obblighi o dei divieti avviene con l’uso di un veicolo (per esempio salendo in macchina con persone non congiunte senza mascherina).
La sanzione pecuniarie è pari al doppio in caso di recidiva.

E eventuali sanzioni penali?
Il processo penale si rischia soltanto nei casi più gravi. Se si esce di casa per andare a trovare un amico durante il coprifuoco o senza giustificazioni se si abita in zona rossa meglio non mentire, al posto della multa scatterebbe infatti il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 c.p. e punito con la reclusione da uno a sei anni. Uscire di casa se si è positivi al covid, contagiando altre persone, potrebbe invece far scattare il reato di epidemia colposa che prevede una pena da sei mesi a tre anni.

Gli esercizi commerciali?
I locali pubblici che non seguono le direttive del decreto (per esempio, l’obbligo di far rispettare l’uso della mascherina o di servire le consumazioni al tavolino dopo le 18.00 nelle zone gialle) rischiano la chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a 30 giorni, oltre alla sanzione pecuniaria.

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