La “mini riforma” del Codice della Strada

Di Dott.ssa SERENA CANTARELLI

Il 10 settembre la Camera ha approvato in via definitiva il testo del d.d.l. di “conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, già precedentemente approvato dal Senato.

La nuova legge persegue, attraverso una serie di semplificazioni procedurali, lo scopo di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture, sostenere e diffondere l’Amministrazione digitale, introdurre semplificazioni rivolte al settore dell’imprenditoria, dell’ambiente e della “Gree Economy”. Tutto ciò, nell’ottica i far fronte alla crisi economica conseguente alla diffusione del “Covid-19”.

Il DL Semplificazioni, tuttavia, contiene diverse disposizioni non omogenee a tali finalità, tra cui, segnatamente, quelle contenute all’articolo 49 il quale reca la modifica di ben 15 articoli del Codice della Strada, tanto da essere definita da molti come una vera e propria “mini riforma del Codice stradale”.

L’articolo 49 è stato così oggetto di numerose critiche, prime fra tutte quelle del Presidente Sergio Mattarella il quale, dopo aver promulgato la nuova legge, ha scritto una lettera ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio nella quale ha affermato di aver provveduto alla promulgazione soprattutto “in considerazione della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale” ed ha invitato “il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogene rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza”.

Nel caso in esame”, continua la lettera, “attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di merito al Senato in prima lettura, si è intervenuti in modo rilevanti su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle persone”.

Difatti, il Decreto contiene numerose e rilevanti novità in materia di circolazione stradale.

Innanzitutto, vengono introdotte nuove definizioni e modificate quelle antecedenti:

  • All’art. 2 del D.lgs n.285/1992 è aggiunta la lettera E -bis contenente la definizione di “Strada urbana ciclabile” ossia una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi e con limite di velocità non superiore a 30 Km/h, definite da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi;
  • La definizione di “corsia ciclabile” di cui al numero 12 bis) dell’art. 3 del D.lgs 285/1992 viene completamente innovata. Invero, la nuova legge prevede che tale corsia venga delimitata da strisce bianche continue (anziché discontinue) e venga riservata all’uso esclusivo dei velocipedi. Viene dunque eliminata la possibilità di uso promiscuo di tale corsia ad eccezione dei casi in cui sulla stessa siano presenti fermate di trasporto pubblico collettivo ovvero in cui “le dimensioni della carreggiata non ne consentano l’uso esclusivo ai velocipedi; in tale caso è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue”;
  • Viene introdotta, all’art. 3 del D.lgs n.285/1992, la nuova lettera 12 ter) contenente la definizione di “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, ossia la “parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli”;
  • Sempre all’articolo 3 del D.lgs n.285/1992, dopo il numero 58), viene aggiunto il numero 58 bis) che introduce la definizione di “zona scolastica” ossia una “zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso degli appositi segnali di inizio e di fine”.

Importanti novità riguardano anche la regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

  • Al comma 1 dell’art. 7 del D.lgs n. 285/1992 viene introdotta la lettera i-bis) in base alla quale,

sulle strade classificate “strade urbane di quartiere”, “strade urbane ciclabili”, “strade locali” e “itinerari ciclopedonali”, ove il limite di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, ovvero sulle zone a traffico limitato, i velocipedi possono circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa;

  • Dopo la lettera i-bis) viene introdotta anche la lettera i-ter) la quale introduce la possibilità di circolazione dei velocipedi sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m”;
  • Nuovamente all’art. 7 del D.lgs n.285/1992 viene introdotto il nuovo comma 11 bis) che conferisce al Sindaco la possibilità di limitare o escludere, attraverso un’ordinanza, la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o alcune categorie di veicoli nelle zone scolastiche urbane;
  • All’articolo 145 del D.lgs n.285/1992 vengono inseriti i commi 4 bis) e 4 ter) i quali stabiliscono che i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano o si immettono sulle strade urbane ciclabili (4 bis) o che transitano lungo le corsie ciclabili (4 ter);
  • All’art 148 del D.lgs n. 285/1992 viene inserito, dopo il comma 9, il comma 9 bis secondo il quale per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso;
  • All’art 150 del D.lgs n.285/1992 è inserito il comma 2 bis) in base al quale lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile;
  • Il nuovo comma 1 bis dell’art. 182 prevede che, in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applichi l’obbligo di precedere su un’unica fila.

Consistenti sono anche le nuove regole sulla prevenzione e l’accertamento delle violazioni al codice della strada.

In particolare, il nuovo articolo 12 bis del D.lgs n.285/1992 prevede che possano essere conferite, con provvedimento del Sindaco:

  • funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, ai dipendenti comunali o alle società private o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi (comma 1);
  • funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia stradale, ai dipendenti comunai o ai dipendenti delle aziende municipalizzate o alle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia stradale (Comma 1);
  • funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. (comma 3).

In base al nuovo art. 12 bis, tali funzioni sono svolte da personale nominativamente designato, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Suddetto personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale potendo effettuare la contestazione delle infrazioni, disporre la rimozione dei veicoli, redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento delle violazioni.

Ancora, in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada:

  • Viene modificato l’articolo 201 comma 1 bis lettera g) del del D.lgs n.285/1992, avente ad oggetto la disciplina dell’accesso controllato ai centri storici e alle altre aree di accesso limitato (ztl, aree pedonali, ecc.), al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree con accesso o transito vietato e prevedendo che l’accertamento possa effettuarsi attraverso dispositivi omologati, come previsto da apposito regolamento emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo regolamento definisce le condizioni per l’istallazione e l ‘esercizio dei dispositivi di controllo, per consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone;
  • Il nuovo comma 5-undecies dell’art. 49 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, novella l’art. 4, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 168, relativa ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, che, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto competente. Al momento tale possibilità era limitata alle strade extraurbane di tipo C e a quelle urbane di tipo D, di cui all’art. 2, comma 2, del codice, così, in futuro, si aprirà la possibilità di installare rilevatori di velocità, (o di altre norme di comportamento) debitamente omologati, funzionanti in automatico, cioè senza obbligo della presenza di operatori di polizia stradale anche sulle altre strade urbane.

Infine, il nuovo comma 5-decies dell’art. 49 del decreto in commento stabilisce un termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

 

 

 

 

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