La vendita a domicilio: differenza tra vendita diretta multilivello e vendita piramidale vietata

di AVV. GAETANO PAPA

Nella foto, l’avv. Gaetano Papa durante una lezione sull’argomento.

La vendita a domicilio è disciplinata sia dal codice del consumo sia dalla legge di riforma della disciplina relativa al commercio (art.19, d.lgs.31 marzo 1998, n.114) sia dalla legge in materia di vendita diretta a domicilio (l. 17 agosto 2005, n.173). È uno dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali disciplinati dal Codice dei Consumatori, d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, al capo i, titolo iii, parte iii. Peraltro tale Capo è stato di recente riformato dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 41, legge di recepimento della direttiva 2011/83/ue sui diritti dei consumatori, con importanti modifiche sia in tema di definizioni sia in tema di diritto di recesso. Lo spirito della legge rimane sempre quello di tutelare il consumatore, considerato soggetto debole a fronte della posizione di inferiorità che riveste all’interno del contratto.

Tale fenomeno costituisce una delle varianti più innovative ed avanzate delle forme di distribuzione commerciale moderne. Negli ultimi anni, si è assistito allo sviluppo della vendita diretta multivello ( multilevel marketing ), una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa. Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d’affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni. Il legislatore ha, pertanto, ritenuto necessario intervenire operando una netta distinzione tra le forme di “vendita diretta”, includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di “vendita piramidale”, o meglio conosciute “catene di S. Antonio”, ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali. Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l’accesso alla “catena”, ovvero la posizione di venditore in sé e per sé. Inoltre, mentre una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all’agente esclusivamente la posizione di rivenditore all’interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il “diritto d’accesso” i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta. Riassumendo, la vendita diretta multilivello si basa sull’effettiva distribuzione di prodotti. Nella vendita diretta multilivello gli incaricati vengono remunerati esclusivamente in base alla vendita dei prodotti (fatturato). Nelle vendite piramidali , vietate dalla legge, invece, i prodotti sono fittizi o invendibili al consumatore. L’incentivo economico primario viene calcolato in base al numero di persone reclutate. Proprio gli artt. 5 e 6 della citata legge tratteggiano con sufficiente precisione il fenomeno vietando al primo comma dell’art. 5 “ la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o di promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”;il secondo comma poi ribadisce che “è vietata altresì la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni quali gioghi piani di sviluppo, catene di Sant’Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento del premio”. Va ricordato quindi che è solo il primo comma a sanzionare le vendite piramidali vere e proprie mentre il secondo sembra colpire più direttamente il fenomeno, rinato a nuova vita grazie alla diffusione di internet, delle tradizionali catene di Sant’Antonio non finalizzate alla vendita di prodotti.

Il reato si perfeziona con la semplice promozione della piramide di vendita. Il termine in questione potrebbe astrattamente riferirsi anche all’attività degli affiliati che con la propria attività di proselitismo “promuovono” la struttura garantendone la diffusione.

La normativa sembra quindi costituire un passo avanti nel senso della lotta al alcune condotte particolarmente subdole di sfruttamento dei consumatori e può costituire un efficace rimedio contro la diffusione di tali pratiche illecite.

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