Totti, Blasi e l’affido condiviso dei Rolex: cosa dice davvero la sentenza del Tribunale di Roma

di Avv. Tommaso Rossi

Il Tribunale Civile di Roma ha emesso in questi giorni una decisione che ha fatto discutere non solo per la sua eco mediatica, ma anche per i risvolti giuridici sottesi: la controversia patrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha condotto i giudici a una soluzione peculiare quanto inusuale nel nostro ordinamento, ovvero l’utilizzo alternato(impropriamente definito “affido condiviso”) di quattro orologi Rolex al centro della disputa tra gli ex coniugi.

🔎 I fatti in breve

Nell’ambito della separazione tra Totti e Blasi, l’ex calciatore aveva chiesto la restituzione di orologi Rolex sottratti da una cassetta di sicurezza presso la banca Unicredit, in cui i beni erano custoditi. L’ex moglie, da parte sua, aveva contestato la richiesta, sostenendo che gli orologi fossero stati regalati nel corso del matrimonio, anche con prove fotografiche che li ritraevano indossati da lei.

A fronte di tali posizioni, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova sufficiente della titolarità esclusiva in capo a una delle parti. Da qui la scelta – evidentemente orientata alla conciliazione – di disporre una ripartizione materiale dell’uso, sulla falsariga dell’”affido condiviso” previsto in materia di responsabilità genitoriale (art. 337-ter c.c.), ma non applicabile ai beni.

⚖️ I profili giuridici della controversia

1. La questione della proprietà

La disputa ruota intorno a un nodo fondamentale: a chi appartengono i Rolex?. Il regime patrimoniale tra i coniugi non è stato esplicitato, ma si presume separazione dei beni. Gli orologi, acquistati presumibilmente durante il matrimonio, avrebbero potuto essere oggetto di:

  • donazione diretta (art. 769 c.c.) da Totti a Blasi – che richiede però la prova dell’animus donandi;

  • comunione de facto – per beni acquistati e usati da entrambi, ma anche qui occorre la prova.

Il Tribunale ha ritenuto che nessuna delle due parti avesse fornito prova chiara e univoca della titolarità esclusiva. Né l’intestazione formale, né la disponibilità materiale, né le fotografie sono state considerate determinanti.

2. La prova e i comportamenti concludenti

In assenza di atti formali (fatture, donazioni scritte, accordi), è necessario ricorrere a elementi presuntivi e comportamenti concludenti. In tal senso, il giudice ha valorizzato la circostanza che gli orologi siano stati indossati da entrambi, e mancava una documentazione fiscale probante, trattandosi di beni di lusso acquistati – verosimilmente – in contanti o tramite conti comuni.

3. Una decisione atipica ma conciliativa

Nel disporre un “uso alternato” dei Rolex, il Tribunale ha adottato un provvedimento equitativo, non previsto espressamente dal Codice Civile per i beni mobili, ma mutuato da prassi conciliative. Si tratta in effetti di una attribuzione temporanea di godimento del bene comune, di difficile esecuzione coattiva, ma utile a scongiurare un’ulteriore escalation del conflitto in assenza di prova certa.

L’esecuzione di tale “affido” presuppone la collaborazione volontaria delle parti – un modello che in giurisprudenza trova applicazione più nelle mediazioni familiari che in giudizi di proprietà.

🧭 Riflessioni conclusive

Il caso Totti-Blasi offre uno spunto utile per riflettere su come i beni di lusso e di uso personale (orologi, gioielli, borse) possano generare contenzioso nelle separazioni, specialmente se non se ne cura adeguatamente la tracciabilità e la titolarità.

Come avvocati, possiamo trarre almeno tre lezioni:

  1. La prova della proprietà è fondamentale: senza documenti, si finisce in una zona grigia che può portare a decisioni creative ma incerte.

  2. La gestione patrimoniale preventiva è essenziale anche per coppie in separazione dei beni.

  3. Il ruolo del giudice può farsi conciliativo, specie in contesti di forte conflittualità e visibilità pubblica.

Il ricorso in appello resta una possibilità concreta, soprattutto se uno dei due ritenesse ingiusto l’uso paritetico del bene.


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