Autovelox e multe: quali controlli può fare il cittadino?

Autovelox e multe: approvazione, omologazione e ricorso

Una multa rilevata da un autovelox non è necessariamente inattaccabile, ma neppure può essere annullata sulla base di formule generiche. Per valutare la legittimità del verbale occorre controllare il dispositivo utilizzato, il decreto ministeriale che lo riguarda, la taratura, la segnalazione della postazione e, quando necessario, il provvedimento prefettizio.

Il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo il censimento nazionale dei dispositivi e il percorso avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per definire una disciplina tecnica più uniforme dell’omologazione.

Il punto di partenza: approvazione e omologazione non sono parole equivalenti

L’articolo 45 del Codice della strada prevede che apparecchiature e mezzi tecnici destinati all’accertamento delle violazioni siano soggetti, secondo i casi, ad approvazione o omologazione ministeriale. La distinzione ha alimentato un ampio contenzioso, soprattutto quando il decreto relativo al singolo modello parla di “approvazione” e non di “omologazione”.

Non è però prudente concludere che ogni verbale proveniente da un dispositivo approvato sia automaticamente nullo. La valutazione dipende dal tipo e dalla versione dell’apparecchio, dal contenuto del decreto ministeriale, dalla normativa tecnica applicabile e dall’orientamento giurisprudenziale pertinente al caso concreto.

Nel 2025 il MIT ha reso pubblica la lista nazionale degli autovelox: per ogni dispositivo gli enti devono indicare marca, modello, versione, matricola quando presente, estremi del decreto di approvazione o omologazione, posizione e direzione di marcia. Nel gennaio 2026 il Ministero ha inoltre comunicato l’avvio della procedura europea di notifica del decreto volto a disciplinare l’omologazione dei misuratori di velocità.

Quali controlli fare dopo aver ricevuto il verbale

1. Identificazione del dispositivo

Il primo controllo riguarda marca, modello e versione dell’apparecchiatura. Questi dati devono consentire di collegare la rilevazione a uno specifico decreto ministeriale. È utile verificare anche la presenza del dispositivo nell’elenco nazionale pubblicato dal MIT.

2. Decreto ministeriale

Occorre leggere il decreto, non limitarsi al suo numero. Bisogna controllare se riguarda esattamente il modello impiegato, quali condizioni d’uso prevede e se successive modifiche tecniche siano state approvate. Un aggiornamento di telecamera, CPU o componenti può infatti essere oggetto di un apposito provvedimento.

3. Taratura e verifiche periodiche

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha affermato la necessità di verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione della velocità. Il verbale deve quindi essere esaminato anche sotto questo profilo; se le indicazioni sono insufficienti, la documentazione può essere richiesta all’ente accertatore.

4. Segnalazione e visibilità della postazione

Le postazioni devono essere preventivamente segnalate e visibili secondo le regole applicabili. Vanno considerati il tipo di strada, la distanza tra segnale e dispositivo, la collocazione della postazione e le condizioni concrete del tratto stradale. Non basta, tuttavia, una contestazione astratta: è opportuno documentare il luogo con fotografie, planimetrie o altri elementi verificabili.

5. Decreto prefettizio e contestazione differita

Sulle strade diverse da autostrade ed extraurbane principali, l’accertamento automatico senza contestazione immediata può richiedere l’inclusione del tratto in un decreto prefettizio. Bisogna inoltre verificare che il verbale spieghi la ragione della mancata contestazione immediata e che la notificazione sia avvenuta nei termini.

Come ottenere la documentazione

Il destinatario può presentare un’istanza di accesso all’amministrazione che ha elevato la sanzione, chiedendo in modo mirato:

  • decreto di approvazione o omologazione del modello;
  • certificato di taratura e verbali delle verifiche periodiche;
  • documentazione relativa alla postazione e alla segnaletica;
  • eventuale decreto prefettizio;
  • fotogrammi integrali e dati associati alla rilevazione.

L’accesso non sospende però i termini per impugnare. È quindi essenziale attivarsi subito.

Prefetto o Giudice di pace?

In linea generale il ricorso al Prefetto deve essere proposto entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione; l’opposizione davanti al Giudice di pace entro trenta giorni, salve le regole specifiche applicabili. Le due strade hanno presupposti, costi e conseguenze differenti. Il ricorso al Prefetto non richiede contributo unificato, ma in caso di rigetto può seguire un’ordinanza-ingiunzione per un importo superiore. Davanti al Giudice di pace è possibile articolare una difesa giurisdizionale completa, sostenendo però i relativi costi.

Prima di scegliere è opportuno valutare il valore della sanzione, l’eventuale decurtazione di punti, la solidità dei documenti e il rischio economico. Se si paga in misura ridotta, di regola viene meno l’interesse a contestare la sanzione.

La regola più utile: contestazioni specifiche e documentate

La presenza di un dubbio sull’omologazione non trasforma ogni multa in una sanzione inesistente. Un ricorso efficace deve individuare con precisione l’apparecchio, la norma o la condizione tecnica violata e il collegamento tra il vizio e l’accertamento. Moduli standard e ricorsi seriali espongono invece al rischio di rigetto.

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono l’esame del verbale e della documentazione relativa alla singola postazione.

Fonti essenziali

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