AI, il DDL è legge: tutti gli impatti su giustizia, professioni e governance dell’intelligenza artificiale

di Avv. Tommaso Rossi – Esperto in diritto amministrativo, privacy e nuove tecnologie
Pubblicato su RPC Studio Legale

Un quadro normativo “necessario” ma complesso

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge n. 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti.
Il provvedimento – collegato alla Legge di Bilancio – introduce deleghe al Governo e un impianto normativo ispirato a principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona, definendo una cornice giuridica che si intreccia con l’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689).

Una parte significativa di questa legge è infatti “necessaria”, poiché l’AI Act rimanda agli Stati membri la disciplina di alcuni istituti fondamentali, tra cui la definizione delle Autorità nazionali di governance e la regolamentazione di ambiti applicativi specifici come la ricerca, la sanità e la giustizia.


🇪🇺 Le Autorità nazionali per l’AI: tra coordinamento e frammentazione

L’art. 20 individua le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, distribuendo competenze su più livelli:

  • Agenzia per l’Italia Digitale (AgID): promuove l’innovazione e definisce i processi di conformità e certificazione dei sistemi ad alto rischio;

  • Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN): svolge funzioni di vigilanza e può irrogare sanzioni per violazioni a livello nazionale;

  • Banca d’Italia, CONSOB e IVASS: competenti per i rispettivi settori finanziario, dei mercati e assicurativo.

Questa pluralità di attori, se da un lato garantisce competenze specialistiche, dall’altro rischia di accentuare la frammentazione regolatoria, già presente a livello europeo.
Non si tratta solo di coordinare l’applicazione dell’AI Act, ma di gestire la complessità di un ecosistema normativo che già coinvolge diverse Autorità di settore: AGCOM per il Digital Services Act, AGCM per il Digital Markets Act e il Garante per la Privacy per il GDPR.


💡 Innovazione e competitività: tra fondi, sperimentazione e governance

Gli articoli 23 e 24 affrontano il tema cruciale dello sviluppo tecnologico e della competitività nazionale.
La legge prevede:

  • spazi di sperimentazione (“sandbox”) per lo sviluppo di soluzioni AI in ambienti controllati;

  • fondi di investimento dedicati all’innovazione e alla ricerca nazionale;

  • una delega al Governo per disciplinare in modo organico la gestione dei programmi di sperimentazione.

La sfida, come sottolineato anche nella Strategia italiana per l’AI, sarà trasformare la norma in risultati concreti.
Non bastano principi astratti: servono fondi adeguati, competenze tecniche e una cultura diffusa dell’innovazione, capace di coniugare crescita economica e tutela dei diritti.


👩‍⚖️ Professioni intellettuali: l’AI solo come supporto

L’art. 13 definisce con chiarezza il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali.
Essa può essere utilizzata solo come strumento di supporto all’attività umana, e mai in sostituzione del giudizio professionale.

Per gli avvocati, ciò significa poter impiegare strumenti di AI per analisi documentale, ricerche o redazioni di atti, ma con l’obbligo di informare preventivamente i clienti e di mantenere il controllo e la responsabilità sui risultati.
È un approccio che riafferma la centralità del pensiero critico umano e del rapporto fiduciario nella professione forense.


🏛️ Pubblica amministrazione: trasparenza e tracciabilità prima di tutto

L’art. 14 consente l’uso dell’AI nella Pubblica Amministrazione per migliorare efficienza e qualità dei servizi, ma impone tre vincoli essenziali:

  • conoscibilità dei processi automatizzati,

  • tracciabilità delle decisioni,

  • trasparenza verso i cittadini.

Le decisioni restano comunque in capo ai funzionari pubblici, che rispondono personalmente dei risultati.
Ciò apre nuove prospettive – anche contenziose – in materia di trasparenza algoritmica, discriminazioni automatizzate e affidabilità dei sistemi digitali.


⚖️ Giustizia e processo: esclusa la “giustizia predittiva”

L’art. 15 sancisce un principio fondamentale: solo i magistrati possono decidere.
L’AI non potrà mai sostituire l’interpretazione della legge o la valutazione dei fatti, ma potrà essere utilizzata per funzioni organizzative e di gestione del flusso processuale.
È inoltre prevista una formazione obbligatoria per magistrati e personale giudiziario in materia di etica e utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale.


⚙️ Competenza specializzata: nasce il “Tribunale dell’AI”

Con l’art. 17, viene modificato l’art. 9 del Codice di procedura civile, introducendo una competenza esclusiva del Tribunale ordinario per le controversie relative al funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Si apre così un nuovo ambito di contenzioso tecnico-specialistico, che richiederà agli avvocati conoscenze approfondite di diritto digitale e responsabilità algoritmica.


🎨 Creatività e diritto d’autore: la linea umana resta invalicabile

L’art. 25 riconosce la tutela del diritto d’autore solo alle opere di origine umana, ma ammette la protezione anche per quelle realizzate con l’ausilio dell’IA, se frutto di apporto creativo umano riconoscibile.
Diventa quindi decisivo distinguere tra:

  • opere create automaticamente, prive di tutela;

  • opere create con assistenza dell’AI, tutelate se l’autore umano ne dirige e controlla la creazione.

Questo scenario apre nuovi spazi di consulenza legale in tema di titolarità dei diritti e di prevenzione del plagio digitale.


🔐 Diritto penale e sicurezza nazionale

L’art. 26 introduce nuove fattispecie di reato per l’uso illecito dell’AI, estendendo le norme su aggiotaggio, manipolazione del mercato e deepfake.
È punito, ad esempio, chi diffonde contenuti generati o alterati da sistemi di intelligenza artificiale causando un danno ingiusto.

Le disposizioni si coordinano con le norme a tutela della sicurezza nazionale, della ricerca scientifica e della sperimentazione sanitaria, prevedendo semplificazioni per l’utilizzo secondario dei dati personali nei progetti di AI in ambito medico – un passo avanti per la competitività della ricerca italiana.


🧭 Conclusione: un passo avanti, ma serve visione

Il nuovo quadro normativo sull’Intelligenza Artificiale rappresenta un punto di partenza, non di arrivo.
Pur tra frammentazioni e sovrapposizioni regolatorie, la legge pone le basi per una governance nazionale coordinata e per uno sviluppo etico dell’innovazione.

La sfida sarà attuare concretamente i principi, evitando ulteriori ostacoli burocratici e garantendo che la regolazione non diventi un freno, ma uno strumento di competitività e fiducia.
L’AI può migliorare la giustizia, la sanità, la pubblica amministrazione e le professioni — ma solo se rimarrà saldamente al servizio dell’uomo e del diritto.


📞 Avv. Tommaso Rossi
Studio Legale Rossi Copparoni & Partners
Esperto in diritto amministrativo, privacy e nuove tecnologie
www.rpcstudiolegale.it

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