Quando l’autore è una macchina: diritto ed etica nell’era dell’Intelligenza Artificiale

di Avv. Tommaso Rossi – Esperto in diritto amministrativo, privacy e nuove tecnologie
Pubblicato su RPC Studio Legale

Intelligenza artificiale e diritto d’autore: un equilibrio da ricostruire

L’Intelligenza Artificiale generativa sta trasformando il concetto stesso di creatività. Testi, immagini, musica e opere digitali prodotti da algoritmi pongono una domanda centrale: chi è il vero autore quando a creare è una macchina?

L’AI Act europeo, approvato nel 2024, e il disegno di legge Butti in Italia affrontano per la prima volta questa sfida, cercando di bilanciare innovazione e tutela dei diritti d’autore.
Entrambi gli interventi normativi impongono trasparenza, responsabilità e rispetto del copyright nell’uso e nell’addestramento dei modelli di Intelligenza Artificiale.


⚖️ L’AI Act e le regole europee sulla creatività algoritmica

L’AI Act ha introdotto un approccio “basato sul rischio”, imponendo ai fornitori di sistemi generativi di:

  • garantire la conformità dei dataset alle norme sul diritto d’autore;

  • pubblicare riepiloghi delle fonti utilizzate per l’addestramento dei modelli;

  • assicurare che l’uso di opere protette avvenga solo previa autorizzazione dei titolari dei diritti.

Al tempo stesso, il regolamento esclude la tutela autoriale per le opere create interamente da IA, in assenza di un contributo umano significativo. L’originalità e la creatività restano dunque elementi essenziali di paternità giuridica.


🇮🇹 Il disegno di legge Butti: la risposta italiana

Il DDL Butti, attualmente in discussione, recepisce i principi europei e li traduce in norme operative. Tra le novità più rilevanti:

  • riconoscimento del diritto d’autore solo se il contributo umano è creativo e dimostrabile;

  • introduzione di obblighi di etichettatura per i contenuti generati da IA (filigrana digitale, annuncio audio o indicazione esplicita);

  • limiti più stringenti all’uso di opere protette per l’addestramento dei modelli, in particolare da parte di operatori commerciali.

L’obiettivo è duplice: tutelare la creatività umana e garantire la trasparenza nell’ecosistema digitale, evitando fenomeni come i deepfake e l’appropriazione indebita di opere.


🧩 Titolarità delle opere e apporto umano

La normativa italiana (legge n. 633/1941) e la giurisprudenza – tra cui la Cassazione n. 1107/2023 – ribadiscono che solo le opere che esprimono la personalità e la creatività dell’autore godono della tutela del diritto d’autore.
Un contenuto generato interamente da IA non è dunque protetto, ma se l’utente dirige il processo creativo, seleziona i comandi, modifica i risultati e imprime uno stile personale, può rivendicare la titolarità.

Questo orientamento, condiviso anche dall’Ufficio Copyright USA e da altri ordinamenti europei, riconosce una forma di co-creazione in cui l’intelligenza artificiale diventa strumento e non soggetto del diritto.


📚 Addestramento dei modelli di IA: limiti ed eccezioni

Uno dei nodi più complessi riguarda l’utilizzo di opere protette per addestrare i modelli di IA generativa.
La Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale ha introdotto le eccezioni per il text and data mining (TDM), recepite in Italia con il d.lgs. 177/2021:

  • l’art. 3 consente il TDM per finalità di ricerca scientifica da parte di enti accreditati;

  • l’art. 4 lo estende ad altri soggetti, salvo esercizio del diritto di opt-out da parte del titolare dei diritti.

Il rispetto del copyright resta quindi un presupposto essenziale.
L’AI Act impone ai fornitori di General Purpose AI (GPAI) di documentare i dataset, pubblicare elenchi delle fonti e adottare politiche interne sul diritto d’autore, rafforzando la responsabilità e la trasparenza.


💡 Brevetti, marchi e design: nuove frontiere della proprietà intellettuale

L’impatto dell’IA non si limita al diritto d’autore.
Anche brevetti, marchi e design si confrontano con il problema dell’autorialità algoritmica.
Il caso DABUS, relativo a un sistema di IA proposto come inventore, ha evidenziato la difficoltà di riconoscere capacità giuridica a una macchina.
La maggior parte degli uffici brevetti (tra cui EPO, USPTO e UKIPO) ha escluso tale possibilità, riaffermando che solo una persona fisica può essere inventore legittimo.

Parallelamente, la crescente automazione solleva questioni etiche: fino a che punto un algoritmo può competere con un artista umano? Come garantire la diversità culturale in un ecosistema dominato da modelli globali di generazione automatica?


🧭 Verso un ecosistema digitale etico e sostenibile

La convergenza tra diritto, tecnologia e creatività impone una riflessione profonda sull’autorialità.
Occorre un quadro normativo armonizzato che bilanci libertà di espressione, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico.
Solo un approccio trasparente, responsabile e condiviso potrà assicurare che l’Intelligenza Artificiale resti uno strumento al servizio dell’uomo, e non il contrario.


📞 Avv. Tommaso Rossi
Studio Legale Rossi Copparoni & Partners
Esperto in diritto amministrativo, privacy e nuove tecnologie
www.rpcstudiolegale.it

Per info scrivici pure a: info@rpcstudiolegale.it

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