E’ illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole

ANALISI DEI PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE E AMMINISTRATIVA PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI

di Avv. Tommaso Rossi

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 8 maggio 2018, n. 2786, pubb. il 09/05/2018 ha stabilito il principio che è illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole dell’abbandono.

A norma dell’art. 192 co.3 d.lgs. 152/06 alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti e, solidalmente,  il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità soltanto laddove ad essi sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.Il COnsiglio di Stato dunque ribadisce come non è altrimenti configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. Tali principi restano validi anche quando sia il Comune a procedere per la rimozione con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 267-2000, atteso che l’imputabilità sotto il profilo soggettivo dell’inquinamento non può modificarsi a seconda dello strumento amministrativo con il quale si agisce.

Ricordiamo che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale o -come in questo caso- in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Secondo il dictum del Consiglio di Stato è pertanto censurabile l’operato dell’Amministrazione, e la relativa ordinanza va annullata, ogni qualvolta essa ometta di dedurre, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, essendo essi necessari per imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti.

Partendo da questo spunto giurisprudenziale, proviamo ora ad analizzare più in dettaglio scenari e profili di responsabilità in caso di abbandono di rifiuti.

  • L’art. 255 d.lgs. 152/06 disciplina il reato di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, che sanziona chiunque abbandona o deposita rifiuti nel suolo  e sul suolo, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 3000 €, aumentata fino al doppio se la condotta riguarda rifiuti pericolosi. Il comma 3 prevede che chiunque non ottemperi l’ordinanza del Sindaco che ordina la rimozione dei rifiuti, il recupero o lo smaltimento degli stessi e il ripristino dello stato dei luoghi, è punito con lapena dell’arresto fino ad un anno e il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione di quanto disposto nell’ordinanza sindacale.

La condotta attribuibile dunque al  privato che pone in essere le attività di abbandono è  quella prevista dall’art. 255 d.lgs. 152/06 (“Abbandono di rifiuti”) punita unicamente con sanzione amministrativa

  • L’art. 256 d.lgs.152/06,invece,  sanziona anche penalmente la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, che sia stata posta in essere all’interno di una attività professionale, e in ogni caso sia con una condotta organizzata, non episodica e non esclusivamente di tipo dismissivo.

La pena è dell’arresto da 3 mesi a un anno e l’ammenda da 2600 a 26000 € se si tratta di rifiuti non pericoloso; e dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2600 a 26000 € se si tratta di rifuiti pericolosie con l’ammenda di € 26000,00 (spesso irrogata con verbale in misura ridotta parti ad un quarto del massimo, € 6500,00 così come indicato nel verbale di prescrizioni).

Alla stessa pena soggiace chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,r ecupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rigiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

  • il comma 3 dell’art. 256 prevede il reato di discarica abusiva (“non autorizzata”), sanzionando con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2600 a 26000 euro chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; e con la pena della’rresto da 1 a 3 anni e dell’ammenda da 5200 a 52000 € se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

 

 

4 pensieri su “E’ illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole

  1. Se una casa sconcia di un povero la tiene ben pulita è persona civile e dignitosa. mi pare che i delinquenti la fanno sempre franca, sembra che la legge li tuteli. Pare di aver capito che compete al proprietario del terreno la rimozione dei rifiuti rinvenuti e se lo facesse il fenomeno va a ripetersi. Ma come si può uscire da questa persecuzione. Farebbero bene pagare investigatori privati che sanno il loro mestiere per incastrarli, e col ricavato delle multe poterli pagare con percentuale allo stato. Non solamente nella mia proprietà ma anche in un ruscello accanto riversano ogni genere di rifiuti per avvelenare l’acqua che scorre e terreno, notando: Bottiglie di diserbante, farmaci umani e animali, vernici, eternit, gomme auto, vetri, carcasse di animali morti, elettrodomesti, fitofarmaci di ogni genere, ecc. ecc. Come sappiamo Il torrente compie l’operazione fiume mare. Dietro segnalazioni, con denunce più volte fatte presso carabinieri forestali i quali hanno comunicato al comune di competenza territoriale per la rimozione. Successivamente ho notato sempre la rimozione però solamente nel torrente ma non nella parte privata. Che colpa ha il privato, come fare?

    1. Grazie per la domanda Giorgio, che ci consente di fare ulteriore chiarezza. La sentenza riportata nell’articolo ha proprio stabilito il principio che è illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati a carico del proprietario incolpevole dell’abbandono.
      A norma dell’art. 192 co.3 d.lgs. 152/06 alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti e, solidalmente,  il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità soltanto laddove ad essi sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.A mio avviso, per stare più sicuro di rientrare in questa interpretazione, dovrebbe o mettere alcuni cartelli di divieto di abbandono di rifiuti negli estremi confini del suo terreno o, se possibile e non troppo gravoso, recintare il terreno. In questo caso non potrebbe mai essere considerato colposamente responsabile dell’abbandono altrui, in quanto avrebbe preso tutte le contromisure adeguate per evitare tale fenomeno odioso da parte di terzi. Spero di essere stato chiaro.

  2. Avevo bisogno di sgomberare il mio garage, mi sono affidata a delle persone che fanno di lavoro e che mi avevano garantito lo smaltimento rispettando la legge è l’ambiente. Invece non è stato così, hanno abbandonato in un bosco dei sacchi portati via da casa mia che contenevano dentro fogli, vecchi documenti, vestiti… il giorno dopo l’asl mi ha contatto. Cosa rischio io?

    1. Grazie della domanda, i dati a disposizione ovviamente non sono moltissimi per risponderle in maniera esauriente. Bisognerebbe anzitutto capire se c’è alla base un contratto con la ditta di smaltimento rifiuti che avete contattato o si tratta del classico “omino che sgombera le cantine”……. La sentenza riportata nell’articolo spiega proprio che il proprietario è sempre responsabile in solido con l’autore dell’abbandono (in solido= insieme a), a meno che non dimostri che non gli sia rimproverabile nulla (anche a titolo di colpa nel vigilare sull’attività di altri)…..
      Se vuole capire come meglio procedere ci contatti pure e sapremo fornirle maggiori indicazioni.

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